Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/152

■Il ’ Ip I Sfjfj I Mi» W||i; " I44. LIBRO TERZO Che per una fàrita, dalla quale alcuno fi a morto, non fi pofla condannare fe non uno folamente alla morte. Gap. 36. I NoItre fiatuimo, ed ordiniamo che fe alcuno fede ferito, ò percoflo, con una fola ferita, ò percofla, e per caufa di quella ferita, ò percofla rnorifle, e perciòfoffero più di uno accufati, denonciati, over inquinti, debba il Signor Podefta deligentemente inquirire, ed indagare, chi di loro abbia fatto detta ferita, ò percofla, e quello che più veriflmilmente, dalle prove, prefonzioni, ed indicj apparirà, di aver commeflò detto delitto, debba, come Feritore, e Percuflòre condannarlo di omicidio, e gli altri proporcionatamente, fecondo che ogniuno farà ritrovato colpevole: in modo però che un folo venga condannato d’omicidio, ed alla morte quando vi fia una fòia ferita mortale, ò più di una da un folo fatte, e commeflò, falvo che il preferite Statuto non abbia luogo negli omicidj,appenfatamente,e con animo premeditato commeflì, quali però non fi doveranno prefumere penfati, ò premeditati, fe tali non vengano Iegitimamente provati. Come debba caftigarfi quello che dolofamente sbarerà 3 overo quello f dalla di cui Cala verrà sabrato Gap- 37. I NoItre fìatuimo, ed ordiniamo, che fe alcuno dolcamente, con la Ealefl ra, ò con l’Arco, overo Schioppo averà commeflò, qualche sbaro contro alcuna Perfona, fi condanni alla Camera Fiscale in Li re duecento di buona moneta, e nefl’amputazione della mano: E fe tale sbaro farà commeflò dalla Caia d’un altro, con la prefaputa, e confenfo del Padrone della medema Cala, quello medefimo Padrone venga condannato neU’iftefla pena, falvo peròilcafo di morte, ò della debilitazione di quache membro: màfe le cofe predette fuccederannofenza dolo, fia impoito il cafligo, fecondo la forma degli altri Statuti. Della pena di chi in un ifteflo tempo averà due Moglie ~ Gap. 38 I NoItre fìatuimo, ed ordiniamo, che fe alcuno avendo moglie, edefla vivente, averà fcientemente, ed effettivamente contratto Matrimonio con un altra, vengacafligato in Lire trecento di buona moneta,e nella reflituzione di tutto quello, che per nomedi doteaveflericevuto: Eia Donna, che commeteffe un tal ecceflò, venga punita nella perdita della dote, e del fuo patrimonio, qualunque quello fi fla,d’appiicarfl al primo fuo marito: e fe tanto il mafchio, che lafemina non haveranno Beni, debbano efler frullati per la Città, e perpetuamente sbanditi dalla medema, e fiano perpetuamente infami. In qual modo fi debba punire, chi averà fallamente accufàto alcuna Perfona 2 ed averà man. cato nelle prove Gap. 39 -, T n.. I NoItre flatuimo,ed ordiniamo, ciiechiunque vorràaccularealcunTeftimonio di falfità, overo qualche Infìromento, ò altra fcritmra, tanto publica, che privata, overo quello, che producefle,over ufafleun Teftimonio, infiromento, òfcrittura fallò, òfalfà, debba prima dar figurtà,e cauzione coatra il Notaio over’Accufàto, per quanto importerà la pena pecuniaria, e dire, ed ifprimere nell’accufa tutte le caufe delia falfità. Efe contrai! Notaro averà mancato nelle prove, venga condannato nelldfleflli pena, fia pecuniaria,ò di corpo afflittiva, nella quale, incafodifoccombenza, fieleverebbecondannarci’Ac» cufato,