Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/148

, 4 o libro terzo gione; comandando, che fi debba dare la copia di detti indie; al Reo, over# al fuo legittimo Procuratore, ed Avvocato, volendo quelli avere, con termine competente, da prefigerfi in arbitrio del Giudice, à purgare erti indie;, fe per via di accula,overo altamente per promozione di alcuni privato,o per via d’inquifizione, come fopra, nelli precedenti Statuti, farà proceduto, e fopra li inedefimi indicj, fe di quelli farà 1 datala Copia, fi debbano fentire le allegazioni in [tire, e ledifefe del Reo, e con matura difeuffione dichiari il Giudice fenza^il configlio di alcun Sapiente ciò, che gli parerà giullo, e ragionevole, fenza ammettere alcuna appellazione, overo dizione di nullità, lotto pena di lire vinticinque al Giudice,che contrafarà, ed ogni altra ben villa alli Sindicatori, fecondo la condizione delle Perfone, e qualità del fatto: e niente di meno laconfeflione,eftorta contra la forma predetta, fìajp/o Jure nulla,ed infufficiente à portar alcun pregiudizio al Reo confitente. I! Notaio poi del malefizio doverà chiaramente, ed apertamente fcrivere le fpecie de tormenti e loro quantità, fotto Pifterta pena,nè fi porti alcuno fottoporre ai tormenti fe non in prefenza del Notaio, e delli Gallaldioni, come fopra nelli precedenti Statuti, il qual Notaio debba rogarli di ella tortura, e della qualità, e quantità di quella, fotto lap^emelfa pena, per qualfifia Conti afaciente. Che nelle Caule Criminali, Fuori de’ cali non comprefi nel prelènte Statuto, Fi procedi lècondo la dilpofizione delPJus commune. Gap. 23. I Noltre rtatuimo, ed ordiniamo, che in tutti li cali Criminali, non comprefi nel prefente Statuto, debba il Giudice procedere, e punire, fecondo la difpofizione del Jus commune; talmente però, che per il minore delitto, venga importa maggior pena.. Che lè alcuno FolTe incarcerato per qualche delitto importante preci la melile pena pecuniaria, dando una {ufficiente ligurtà, venga rilalciato. Gap. 24. INoltre rtatuimo, ed ordiniamo, che per ogni delitto, per il quale fi doverti 1 precifamente imponete pena pecuniaria,fi porta incarcerare la Perfona, contro di cui fi procède, faivo, che dando una fufficiente figurta,di preientarli, c pagare la condanna, che contro di quella verrà portata, debba il Giudice rilanciarla; e fe alcuno farà ingiuftamente carcerato, debbano pagarli le lpefe da quello, che lo averà fatto incarcerare, overo dal Fiico, fe farà procedato ex Officio, fenza giuffificar la cattura. Delia commutazione della pena incorla. Gap. 25. I Noltre rtatuimo, ed ordiniamo, che dandoli, il cafo, che li malfattori, à caufa della loro povertà, non potertelo pagare le condanne pecuniarie:, fi a in arbitrio del Giudice, di commutarle, fecondo gli parerà più proprio, in altre pene purché non le trainanti in recifione di qualche membro; e querto fioffervi nelli cali, ne’quali non entri pena di morte, ò di recifione di qualche membro... Che il giorno del termine non li computi nel termine, ò nella dilazione, tanto nelle Caufè Civili, che Criminali. Gap. 26. I Noltre rtatuimo, ed ordiniamo, che qualunque dilazione, ò termine, prescritto dall’Uomo, ò dalla Legge, in cui fi ricercarti la pluralità de’giorni intieri,