Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/146

d’applicar fi alla Camera Vefcovale, quando éffi Gaftaldioni, e Confort predetti non averterò caufa legitima, ò giufioimpedimento; e nientedimeno,colla levata rade’ pegni, efottocomminazione di pena maggiore venghino coftretti ad intervenir vitalmente che.fenza la di loro’prefenza non fi polla procedere alla tortura e fia nullo il procedo,falvo il regreflò contro al Giudice,come fi dirà qui fotto. Che fi ricerchino li Gaftaldioni alla Tortura Cap* 17. T Noltre, ftatuimo, ed ordiniamo, che occorrendo metterli qualcheMa fiatX tore alla tortnra, fi ricerchino li Gaftaldoni, che di tempo in tempo faranno deputati, acciò intervengano alla tortura, fecondo l’antica confuetudineolivata in Trento, li quali Gaftaldioni, in cafo che il Podeftà volefte eccedere il modo nel torturare, debbano moderare la di lui intenzione; nè pofla tl mede limo Podeftà ò altro Officiale ponete alcuno alla tortura, fenzala prefenza delti riatti Gaftaldioni, overodi due Confoli dellaCittà fottopena di Lire vinticinque per ogni volta, che verrà contrafatto da erto Podeftà, ò da altro Officiale, da levarti dal fuo falario, e d’applicarfi intieramente alla Camera Fifcale. E fia tempre fai va e libera la ragione alla Communità di Trento, di agire contro di elfi) Podeftà, over’Officiale, di fpergiuro, e di non amminiftrata Giuftizia, al tempo del Sindicato, e per alt re pene di ragione: Ed all’incontro pofla il Giudice, fotto pena ben vifta, coftringere gl’iftefli Gaftaldioni, o Gonion., ad intervenire alla deftinata tortura... Che il Notaro del Criminale debba leggere, e ipie. gare in lingua volgare l’acculà, ò denuncia alT è Acculante, ed Acculato, Denonciante, e Denunciato, e la Inquifìzione alPlnqui. rito. Cap- 18. T Noltre ftatuimo, ed ordiniamo che il Notaro, dopo che averà ricevuto faceti. 1 fa denoncia,overo formata che averà Inquifìzione, debba immantenentemente leggere e volgarizare detta accufa, denuncia,over’inquifìzione, tanto all’Aceti fa tore ’ e Denunciatore, quanto al Denunciato ed A ccufato, e così anco la difefa che averà fatto, all’lnquirito; e che il Giudice di qualunque grado, e preminenza egli fi Ila, debba in virtù del fuo Officio, over’ad’initanza della Parte aftègnare°all’Incarceratoun, Avuocato, ò Procuratore, ed àquefto dare la Copia dell’Inquifìzione, de’ Teftimonj, con i loro nomi, ( eccettuati hcafi infrafcrttti cioè di lefa Maeftà, di Erefia, di falla moneta, di veneficio, éd altri ne’ quafide Jure viene importa la confifcazione de’Beni. ) e Umilmente degli altri indie) fatti, e ricevuti contra il detto Incarcerato, volendo quelliavere ’ed in appreflò affienargli il termine à fare le fue difefe avanti che venga porto alla tortura; E ciò à fine egli fi porta difendere, che non venga porto ad erta tortura- Il qual Giudice fia tenuto ammettere tali difefe, fe faranno fufficienti e fecondo la qualità di effe amminiftrargli Giuftizia, affinché non fi levino le difefe avl’lncarcerati, lettole pene nel precedenteStatutocontenute. Che nelle Caule puramente Criminali fi polla procedere anco ne* giorni fèriati. Cap. 19. T Noltre ftatuimo,ed ordiniamo, che nelle Canfe puramente Carminali fi porta 1 procedere in qualfivoglia tempo, anco ne’giorni feriati, fuori che ad’onore d i Dio, eccettuati li cafi comprefi nel precedente Statuto delle Ferie, ne’ quali fi porta procedere anco neìli giorni feriati ad’onor di Dio; Nè farà di bifogno, che alcuno venga citatoà vedere giurare li Teftimonj, òprodurre Inftromenti ò far altre prove, e ne tampoco à veder publicare li Teftimonj, nè che.fi of5 fervi