Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/145

DE’ CRIMINALI. 137 I condannato, e punito per ogni volta, che averà infultato, ed ammenato in dieci 1 ire e meno, ad arbitrio del Giudice. Del rilalcio della pena pecuniaria per la fpontanea confezione del delitto, ò per la pace ottenuta dall’OfFefo. Gap. 15: Noltre fiatiamo, ed ordiniamo, chete qualunque Inguirito, di piano fpontaneamente, e lenza prova, a vera confettato il fuo delitto, gli fia fatto il rilacio della quarta parte della pena pecuniaria incorfa, e fe averà ottenuta dall’ofFefo la pace avanti la condanna, gli fia fatto pari rilafcio dell’altra quarta partedella medefimapena. Del modo, che fi deve oflervare 3 nel procedere fopra i delitti contro gli ablènti. Cap- 16. I Noltreftatuimo, ed ordiniamo, che fe alcuno farà citato una volta perfonalmente, overo due volte alla cafa della fu a abitazione, in di verfi giorni, à dover prefentarfi avanti il Giudice, fra certo termine competente prefiflò lecondo la forma Statutaria di Trento, ne’cafi, ove avefie luogo la pena di morte, ò dell amputazione di qualche membro, e non comparendo nel termine affienato, fecol mezo de Teftimonj degnidi fede, e maggiori d’ogni eccezione overodi altre legitime prove, conftarà manifeftamente, comefopra, che l’Inquilito, accufato, òdenonciato abbia commefto il delitto, per il quale veniva inquirito, in tal cafo fi potrà devenire alia Sentenza diffinitiva contro l’abfente, ed imponergli il Bando della Perfona, così che ogn’uno Io pofla impunemente offendere, ò farlo offendere, nella Perfona: e capitando il delinquente in qualfivoglia tempo nelle forze della Giuftizia, venga contro delmedefimo elfeguita la predetta Sentenza, qualunque eccezioni in contrario nonoftanti: Salito, che fe il reo voleffe provare, di aver commeflo il delittoà fua propria difefa, overo la fallita de’Teftimonj,ò l’inimicizia capitale di elfi, òla fua propria innocenza, colle circoftanze del luogo, è tempo riftretta, mediante la depo/ìzione di Teftimonj abili, e maggiori d’ogni eccezione, all’ora ed in tal cafodebbafi quelle fentire: e queli’ifteftè eccezioni, e prove li doveranno apponete, e provare trà il termine di giorni trenta continui, dopo che farà coftituito nelle forze,ò carceri della Communità di Trento: con adeguargli per Procuratore quello che faràeletto dal Delinquente, à farle fuedifèfe, con la permiifione di poterlo informare, inprefenza degli Officiali del Prencipe, avanti cne cominciano lifodetti giorni trentà delle fue difefe. Se poi non conftaffe apertamente del delitto, e perfifteffe il reo nella contumacia, venga quello condannatofin Lire cento, e bandito; durante il qual bando, poftaimpunen? en. te / 5 j r ’ e d atnazzato, òfarlo offendere, edamazzare, quando peni gli fi doveffe imponere pena capitale, nè à quello fi debba amminifirar Giuftizia contro alcuna Perfona. E fe in alcun tempo elfo Bandito capiterà nelle 101 ze, fpontaneamente fi prefenterà, e non averà provato la fua innocenza o di aver commeflo il fatto à fua propria difefa, ò la falfità,ed inimicizia de’Tefiimqnj, o la fua innocenza riftretta,come fopra,alle circoftanze del luogo,e tempo, o con altro legitimo modo, all’ora, ed in tal cafo fi metti alla tortura, alla prelenza di due Gaftaldioni ( fecondo il Stilo. ) overodi due altri Uomini Capienti almeno; in modo, che l’indicio della fuga fia verifimilmente purgato per tre torture, ò fia per tré tratti di corda: Li quali Gaftaldioni, overo due Gonion della Città di 1 rento, doveranno effer ricercati dal Podeftà, ogni qual volta quelfo vorrà mettere alcuna Perfona alla tortura: E fe detti Gaftaldioni, oConfo.1, dopoché faranno flati ricercati, non voleflero intervenire alla detta tortili a &c. venghino condannati in Lire vinticinque di buona moneta, O 3 d’appli