Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/144

ìjó LIBRO TERZO di loro corr infanti; mà per le graffature, ò lievi ferite, ancorché fodero fatte con battone, ò con altre armi, da altre Perfone, che dalle fopradette, la pena fia arbitraria, in modo però, che il Signor Giudice non ecceda nel condannare la fumtna di Lire dieci di danari. Delle Ferite fatte nella Faccia, ò nella Tefta, con coltello, fafTo, overobaffone. Cap- 11. T Noltre flatuimo, ed ordiniamo, che chiunque averà ferito alcuna Perdona I nella Faccia, nella Teda, òGola, e per tal ferita fia per reftare un’evidente, e diforme cicatricce, venga condannato il reo in Lirccinquanta: Ma fe non farà per reflafvi la predetta cicatrice, in tal cafofi condanni il reo in pena minore ad’arbitrio del Giudice, fecondo la condizione delle Perfone, e qualità delle ferite, e del fatto; non eccedendo però la fumala di Lire vinticinque: fe poi la ferita farà fatta in altra partedel Corpo, benché appari alcun tumore, ò lividura, fe ben anco fi doveffe ponervi le Ventofe, per liberare il Percoffo, ed ufcifle il Sangue in grati quantità, fi condanni il Reo in Lire fedici di buona moneta di Marano; e fenon ne farà ufcito Sangue, fi condanni in Lire dieci della medefima moneta: La quale pena tante volte s’imponga, quante faranno le ferite: e fe il reo fpontaneamente averà confettato, fi gli debba rilanciare la quarta parte, eparimentefi gli rimetta l’altra quarta patte, feaveràauuto la pace dall’Ingiuriato avanti la condanna, rifervata Tempre Fazione d’ingiurie all’Ingiuriato in tutti li fopradetti cafi: fe poi la percofla farà fatta inChiefa, Ò in Piazza, ò nel Palazzo, in tal cafo fi panifica il reo nel doppio: e fe con un fol colpo fi cagionattèro più ferite, all’ora fi punifca il reo fecondo la difpofizione della legge coramune, per una fola percofla, ed inoltre fia condannato dal Giudice à iòdisfare tutte le fpefe, che averà fatto, e fottenuto l 1 Offefo, tanto de’Medici, come delle medicine, ed altre per caufa della ferita: Circa le quali fpefe fi ftia al giuramento deH’Offefo, e Ferito, premetta però la tatti del Giudice,e per il confeguimento di quelle, fi potrà realmente, e per fonai* mente pignorare l’Offendente, e Delinquente, fe non averà provato d’averlo offefo, per fua propria difefa. Della debilitazione di alcun membro* Cap. 12. I Noltre flatuimo, ed ordiniamo, che chiunque averà percoffo alcuna Perfora, egliaveràdebilitato qualche membro, fortonome del quale s’intenda comprefo anco il dito duna mano, venga condannato il Delinquente nel doppio di quello, che verrebbe condannato, fe non fotte flato debilitato detto membro; e non potendo pagare detta condanna, venga punito con pena fintile à quella, che averà inferito, falvalazione d’ingiuria all’Offefo. Della pena da imponerlì à quelli, che averanno fatto percuotere, ò ferire alcuna Pedona * Gap. 13. I Noltre flatuimo ed ordiniamo, che chiunque ad inftanza d’un altro averà percoffo, ferito, overo inqualfifia modo offefo alcuna Perfona, ne’cafi delli predetti Statuti, venga punito tanto l’Offendente, quanto il Mandante nel doppio delle pene fopra efprefle, fecondo la dittinzione delli predetti delitti. Di quelli, che averanno fatto qualche inflitto, ò che averanno admenato contro alcuna Perfòna - Cap. 14I Noltre flatuimo, ed ordiniamo, che chiunque con animo irato averà fatto qualche intuito contro alcuna Perfona, con coltello sfodrato, ò con altre armi, ammenando per voler percuotere, fe bene non averà percoffo, venga condan