Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/117

DE’ S I N D 1 C I. 109 le altre mifure, e pefe un folo carentano per ogni capo,e non più, fotte pena del quadroppio: volendo, che tutti li predetti Officiali, e cadauno di effi nel principio del loro officio predino il giuramento, diefercitare fedelmente, e diligentemente il loro officio, lenza alcun riguardo di Perfone. Come fi debbano mifurare li Panni di qualunque fòrte, nel venderli. Gap. 127. I Noltre flatuimo, ed ordiniamo, che edèndo dato lo dile antico di mifurare li Panni nel venderli colla cimoda; perciò col prefente Statuto dichiariamo, che detti Panni in altro modo non fi debbano mifurare, che col ponere il dito pollice alla cimoda, entrando verfo il rnezo del panno, & a! capo, overo all’unghia del dito pollice,venghi appoggiato il padetto, e con quedo modo fi mifu ri ogni brazzo, aggiungendo tempre ad ogni brazzo, e radura lo dedo pollice, in guifa tale, che tra un brazzo, e l’altro redi un pollice, fenza dolo, e fraude. E fe alcuno haverà coùtrafatto,fia cadigato per non haver data giuda mifura,in ordine allo Statuto. Di dover tenere giude mifure: e le cofe premeffe s’intendino del Panno bado; poiché il Panno alto fi deve mifurare, come volgarmente fi dice, per fchena, ò fia fuori per il mezo. Che non fi pollino levare, ò trafiportare fuori delle Pofleffioni li Pali, Late, ò fia Pertiche 3 e Carozzi. Gap. 128. I Noltre datuimo, ed ordiniamo,che fe alcuna perfona farà ritrovata, in qualunque tempo dell’anno, à dar danno ne’pali, pertiche, overo late, carozzi, altani, fiepi, cefe, fpini, e chiudile delle Podeffioni, fia condannato, e cadigato incarentani dodeci per ogni fedo di pali, pertiche.overo late,dichiufure di Podeffioni, e di altri firn ili recinti, e per ogni carezzo, overo aitano, in lire cinque di buona moneta: e ciò s’intenda, quando il danno è dato commedò di giorno; mà fe quedo farà dato di notte tempo,do vera il Dannificante pagar il doppio, e rifarcire il danno al Dannifìcato, nella qua! pena de.’la infezione del’danno s’intenda ipfo faEbo condannato. E le detti Delinquenti non potranno pagare le fudette pene, debbano li Sindici farli mettere alla Berlina, e vi diano ad arbitrio di effi Sindici; e fopra le cofe preme (Te d creda, come riapra, negli altri Statuti: & inoltre farà lecito à qualunque perfona apprendere dmil fòrte di dannificanti, e levargli lelegne, che porteranno, denonciandoli all’Officio de’Sindici,ancorché non dano dati ritrovati infragrantià dar il danno; nelle, quali pene incorreranno anco quelli, che fi trovaffero bavere nelle loro cAfe fimil forte di legni, concorrendovi la fama; e fingolarmente in quelli, che habitano ne’ Borghi della Città,i quali per caufa della commodità, che hanno di far il danno, fi prefumono più frequenti, e più arditià commettere limili eccedi. Della mifhra de’ Pali di larice 5 Late, overo Stelloni. Gap. 129. I Noltre datuimo, ed ordiniamo,che in avvenire li pali di larice, per ufo delle Vigne fi faccino, & effer debbino grolfi almeno di onde tré e meza d’intorno, &otto piedi almeno di lunghezza: Le pertiche,overo deiionigt’oflì oncie tré almeno, e lunghi due paffi almeno; fotto pena, à chi contrafarà, di quattrini due per ogni palo, ò dellone, e della perdita delli pali, e delloni mancanti nelle fodette condizioni. M Che na wl 4 ’I ii$ { J «i 4-jsiì w ’•/ pi "fi Mì