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ioS LIBRO SECONDO ti Sopraftanti eletti doveranno efereitare fedelmente fotto pena di fpergiuro, il loro Officio, fenza veruna diftinzione di perfone.

Che tutti gl’infrafcritti Saltari della Città, e delle Ville infrafcritte fiano tenuti denonciare le querele de’ danni dati, al Notare, & Officio de’ Sindici della Città di Trento. Gap. 124.

I NoItre ftatuimo, ed’ordiniamo, che tutti li Saltari della Città, e Pieve di Sopramonte, ò fia di Bafelga, di Vigolo, di Cadine. Item delle Ville di Piffavacca, Ravina, e Romagnano, di Sardagna, Mattarello, Novalina, Vigolo Vattaro, Bofentino, Mugazone, della Pieve di Poho, diCognoIa, Montagna, di Gardolo, e della Pieve di Meano, & Albiano, fiano tenuti, & obbligati, quanto prima faranno collimiti Saltari da’ loro Vicini, prefentarfi avanti li Sindici della Città & ivi giurare di fedelmente, e diligentemente efereitare il loro Officio, e di dare, e notificare ad effb Officio de 1 Sindici tutte le querele de’ danni, che faranno dati, & apportati, fotto pena di lire dieci d’applioarfi alla Communità di Trento, tante volte, quante verrà contrafatto.

Delle Galline, Anitre, & altri Pollami, che faranno ritrovati à dar danno. Gap. 125.

I NoItrefiatuimo, ed’ordiniamo, chequalfifia pedona fia tenuta talmente contenere le fue Galline, Anitre, e qualunque altra forte di Pollami che non apportino danno agli Orti, & alle Vigne, e Chiufure circoftanti. E fe ciò trascureranno di fare, farà lecito ad ogn’uno, che ritroverà darfigli danno, quelle prendere, & ammazzare, e fe vorrà, potrà ritenerle in rifarcimento dei fuo danno; overo altamente gli farà lecito portar Je fue accufe in riga agli ordini avanti preferitti intorno a’ danni dati dalle Beftie. Aggiungendo che niuna perfona di qualunque condizione ella fia, abbi ardire di ammazzar Colombi, tanto Domeftici, che Silveftri con gli Schioppi,ò con altri Stromentf, a fine le Colombare, a commodo della Città, e fuo Diftretto, poffano fecondare, fotto pena di un Ragnefe per ogni Colombo domeftico, e di mezo Rasmefe per ogni Colombo filveftre, d’appìicarfi per un terzo alla Camera Fifcale, un terzo alla Communità, e l’altro terzo all’Accufatore, & in ciò farà creduto ad un fol teftimonio di buona voce, e fama • Di ciò, che s’afpetta all’Officio delli Signori Con fòli - Cap. 126.

I NoItre fiatuimo, ed’ordiniamo, chehConfoli, fecondo le confuetudini della Città, debbano ogn’anno eleggere due Uomini diferetti, che fiano Cittadini all’Officio del pefarolo, & uno al pafietto, cioè a mifurare il Panno, e Tele, che fi vendono al tempo delle Fiere, de’ Mercati, &anco altamente, tanto all’ingroflo, che alla minuta, a fine alcuno non venga defraudato nella mifura, & il loro Officio duri per quattro Mefi.

Inoltre doveranno eleggere un’Uomo diferetto, e perito, per aggiuftare le bilancie, & uno ad aggiuftare le Brente, Congiali, Stari, & altre mifure, colle quali fi vendono li Vini, come anco li Moggi, Gallede,Cazze, Stari,Qiiartiroli,&altre mifure,colle quali fi vende l’Oglio:Et un’altro per aggiuftare gli Stari, Quarte,meze Quarte,& altre mifure,colle qualifi vendono IeBiade, & il Sale: E iìnal mente uno, per aggiuftare li Pefaroli, Stadere, Piombini, e fimili altri Peli: l’Officio de’ quali abbia da durare per un’anno,& etti Mifuratori, & Aggiuftatori abbiano per la mifura delle Brente,Carentani due per ogni capo,e per le altre