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96 LIBRO SECONDO Della rnilùra de’ Quadrelli: Cap. 78. I N oltre ftatuimo, & ordiniamo, che li Quadrelli, ò Mattoni cotti fiino, & effer debbino della longhezza d’un piede e della larghezza di mezzo piede, e di groflezza di due oncie, e meza. Et di più li Fornafieri, che li faranno di minor mifura, incorrino nella pena di carentani due per ogni Coppo, e Quadrello, che fi ritrovare edere di minor mifura, da elFer’applicata alla Comunità per ogni volta, che vera contrafatto. _ Che li Fornafèri, cotto che fi a il Lavorìero della Fornace, Fino tenuti avvilire li Provifori della Città. Cap: 79. N oltre ftatuimo, & ordiniamo, che li Fornaferi non ardifchino, nè debbino vendere Coppi, overo Quadrelli, fe prima non faranno veduti, e I conosciuti ben cotti, e quelli che ne vorannó vendere, debbano prima ricercare li Provifori, e Confoli della Città di Treato prò tempore eflìftenti, a liali debbano andare, ò mandare a vedere, e giudicare, fe il lavoriero ella Fornace fii ben cotto, e fe non folle ben cotto, ò che lo ritrovale tale, a far il diffalco per non effer ben cotto, e li Fornaferi, che contrafaranno alle cofe predette, incorrino nella pena di cinquanta Lire Maranenfi, per ogni volta, che farà contrafatta, la metà della qual pena fi applichi alla Comunità di Trento, e l’altra metà all’Accufatore. Del Medefimo» I N oltre, che li Coppi ben Cotti, e le mifure predette vifte, ed’effamina* te, ed’approvate dalli Provifori, overo da alcuni di elfi di confenlo delli altri, non li pollino vendere a maggior prezzo, che di Lire qtiindeci di buona moneta, per ogni mille, fotto la predetta pena, da incorrerli, & applicarli, come iòpra, fe non follerò Coppi di maggior mifura di quella, che lì contiene ne 1 Statuti della Città. Dell* Ifteflò. P iù, che li Quadrelli ben cotti, vifti, effeminati, ed’approvati, come fopra, ne’ Coppi, non debbano venderli a prezzo maggiore di Lire dieci di Marano per ogni mille, fotto la predetta pena dà incorrerli, ed’applicarli come fopra, fe non follerò Quadrelli più grandi delia mifura della Città. In oltre, che il Zeriino della Calcina debba effère della capacità di Stara quattro rafi da grano, e quello debba darli colmo di Calcina per carentani quattro, e mezzo, e non per maggior prezzo, quando quella fia condotta dalla Fornace nella Città di Trento: ma fe farà di calcara, noli eccedi il prezzo d’un Zeriino condotto in Città, che grofli cinque, ne fi polli vendere la Calcina, fe non a mifura, come fopra, e non a occhio, e ciò fotto la premefla pena. Che li Parolari non debbano vendere Ferro infieme • con Rame. Cap. 80. 1 N oltre ftatuimo, ed’ordiniamo, che li Sindici procurino, che li Parolari nell’avvenire non ardifchino, nè prefumino vendere Ferro anneflo, ò affilio al Rame, ma li Vali di Rame fi vendino da per fe, e li Maneghi di Bronzo, ò di Rame, e recchiare di Ferro feparatamente dai Vali di Rame, e ciò fotto pena di Lire dieci Maranefi tante volte, quante verrà contrafat* tOjQ