Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/103

DE’ S I N D I G 1. 95 Delle, prove contro li Beccari, Bettolieri, Molinari, & altre Pedone- Ca£- 71. I Tem flatuimo, & ordiniamo, che in tutti li foprafcritti Statuti, che fallilo menzione de’ Beccari, de’ Pefcatori, de’ Molinari, de’ Grani, deile Mifure giurte da tenerli, e de’ Dannificanti le altrui Polfeffioni, s’abbi da predar fede a quello, che ha patito il danno, mediante il fio giuramento, over anco ad un fol Teftimonio, che fii di buona fama col giuramento. De’ Salar] de* Sindici. Cap: 72: iTem flatuimo, & ordiniamo, che li Sindici, nelle caufe, ò queftioni, che

  • • fi movellèro, de’ confini, muri, edificj, rozali, & altre confimili, che

richiedono I’infpezione occulare, fe ciò occorrere farli nella Città, & andare a vedere, conofcere, ellaminare, e terminare, pollino ricevere per loro Salario, e Mercede da cadauna delle Parti litiganti carentani quattro, e non più: E fe tal differenza accadelfe fuori di Città nelli continenti edific;, cioè anelli Sobborghi, come Copra del Salario de’ Servitori, pollino ricevere carentani otto, e non più. Nelle Ville poi li rimette alla loro difcrezione, fecondo la qualità della caufa. In oltre per cadauna bollatura di qualfilia cofa da bollarli, carentani uno. De’ Vaccari, e Cavallari da conftituirfi - Cap: 73: jfTem llatuimo, ed ordiniamo, che detti Sindici procurino porre, e conPitture al folito, e dovuto tempo li Vaccari, Cavallari, Saltari, fecondo l’antica confuetudine olfervata in Trento, nè lì debba alcuno admettere a quelli Officj, fe prima non averà dato un’idonea figurtà, di far bene il fuo Officio. Della mifura delle Scandole. Gap. 74. TN oltre llatuimo, & ordiniamo, che li Sindici follecitino, e procurino, che le Scandole, quali vengono condotte a venderli, liino, & elfer debbano della longhezza di due piedi, e mezzo, mifura di Trento, fecondo l’antichiffima confuetudine della Comunità di Trento, e chiunque ne portarà, ò condurrà di minor mifura, paghi alla Comunità carentani otto per ogni fafcio, qual falcio doverà contenere cento Scandole. Del numero de’ Cerchj. Cap. 75. I Tem llatuimo, ed ordiniamo, che li Cerchj da Cartellate, e da Botticelli fiino, & e fler debbino trenta per ogni fafcio, e gli altri Cerchj da tutti gli altri Yali, eccettuati li Ceuri, ò fiino Tinazzi, fiino vintiqtiattro per ogni mazzo, ò fiano dodici per ogni fafcio; e chiunque li conducelìè di minor numero, paghi la predetta pena, oltre la perdita de’ medemi cerchj, e quelli di qualunque forte lì fiino per ftrenzer le Botti, debbino avvanzare la mifura della Botte un braccio almeno, e ciò fotto l’iftefla pena. Del numero delle Stroppe. Cap. 76. I N oltre flatuimo, & ordiniamo, che le Stroppe ftendute per ligare li Cerch;, in ogni mano fiino almeno vintifette, fotto pena di grolfi due per ogni mano. Del numero de’ Coppi. Cap. 77. P iù flatuimo, & ordiniamo, che li Coppi liino cotti, & elfer debbino della longhezza d’un piede, e mezzo, ed’un’oncia almeno, e di larghezza dal capo largo di mezzo piede. e di groflezza d’un buon pollice, overo di due oncie, e meza., Della