Pagina:Statuto delle tre giurisdittioni di Telvana, Juano, e Castell'Alto.djvu/197

.Vicario quando fia tenuto tener* udienza in Striglio, e quando in Telino, e Griglio, cap. r.

pag.z.

Che non poffano conceder la licenza delle Armi i NelleClaudianeConftitutioni, n.ai. p. nj.

Le loroproprie caufeda chi debbano giudicarli, num.23. pag. 12$.

Le loro Mercedi, e Sportule. Vedi Mercedi, &c.

Quando debbano effer Sindicati, ecome &c. ca. j.

pag-?•, ’ Deve con tutto *1 potere procurare, che niuno venga tirato à lite fuori della fua Giurisdittione.

cap. 7<S. pag. 4*.

1§ 5 Vedi ulteriormente fotte *1 nomedi Giudice.

Vicini, cioè Confinenti, quando, c come venga.

no admeffi al retratto, c. ìoy. p. $7.

Voce, e fama quando fanno prova fufficientej, cap. 77. pag. 4^.

Ufuraro contratto qual fi dica, cap, 67.

pag.J 7.

iFine del Repertorio Italiano del primo Libro,.»? ■.

Indice delli Capitoli del Libro Primo del Statuto delle Giurisdittionid’Jvano, Tel vana, e Cafteir Alto.

D Ella Giurisdittione delli Vicarie quando deb-; bano tener udienza. Capitolo 1, Che non debbano admetterfi li Sbirri fenza figurtà.

Capitolo a.

Come debbano effer Sindicati li Signori Vicari * cap. 3.

Che li Banditi non poffano habitare, ne fermarfi in quelle Giurisdictioni, cap. 4.

Delle allienationide Minori, cap. 5.

Della liberatione, fine, e remiffione da farli da..

MinoriàTutori, e Curatori, comefia valida, pa ò, cap. 6.

Delli Compromeflì da farli frà propinqui, cap. 7.

Delle citationi, ecome debbano farli, cap. 9.

Che debbano effer citati li principali àfentir fentenza, cap. io.

Come poffa effer citata una Uni verlità, la Communita&c.

cap. il.

Delli Sindici, Attori, e Procuratori fufficienti.

cap. 11.

Di quello che farà citar un* altro, c non dimanderà alcuna cofa, cap. ij.

Ghechihaverà più d’anni quatordeci polla comparere in giudicio con giuramento, cap. 14.

Che li Procuratori debbano produrre’! Mandato procuratorio, cap. ly.

Della lcgitimatione d’afcendenti, ò collaterali.

cap. itf.

Come debbano contenerli quelli, che compariranno avanti’l Giudice in Poro, cap. 17.

Che li Procuratori per la prefenza de loro principali non li intendano revocati, cap. 18.

Che’l Piglio di famiglia non poffa per altri comparire in giuditio, cap. 19.

Che fe un foreftiero farà convenire un terriero, lìa tenuto prefentare una figurtà di pagar le fpefe in cafodifoccombenza, cap. io.

Chi produrrà Libelli, Eccettioni, Capitoli, Pofitioni, fia tenuto darne copia all’altra parte à. ’ à j i;... • * •.

proprie fpefe, v cap.li.

Della pena de Giudici, e Nodari, fe non daranno la copia delli Atei, c Scritture alle parti, chele dimandano, cap. za.

Come fi dia un Coagionto al Giudice fofpetcaco.

cap.zj.

Della conteftatione delia lite, cap. 14.

Del giuramento di calumnia, cap. Z5.

Del termine à provar, c^p. z6.

Del produrre Inftromenti, cap. 17.

Della conclufione in caufa, cap. 18.

Del confeglio de fapienti, cap. 19.

Del tempo in cui deve effer terminatala caufa-, „ cap. 30.

Delli Capitoli, e Poficionid’admetterfi, cap. 31, Della legitimatione delli incerrogator/ prodotti; cap. jt.

Che’l termine conceffo à provare s’habbi in luogo della conteftatione della lite, cap. 3 Del termine cadente in giorno feriato, cap. 34.

In qual pena incorrano li Teftimon/ citati fe nonj comparifcano, C ap. g ^ A quali Teftimon/debba effer pagata la cibaria-» * cap. $ 6.

Come, e da chi debbano efaminar/I li Teftimon/, cap. 37.

Cheli Teftimon/poffano giurare in affcnaadelGiu^e, cap;38.

Quali caufe debbano effer trattate, e fpedite funv.’ mariamence, cap. 39.40.41. e 4*,’ Che in ogni caufa poffa una parte offerir all’altra’!

giuramento, cap. 4}.

Quali Libelli non debbano effer richiefti, ne dati in giuditio,. cap.44.

Delli precetti, c condanne fatte contro irei confe®» cap. 4j.

Quando debbano effer rimborfate le fpefe benché fia fiato giurato de calumnia, cap. 46.

Delle ferie introdotte in honor di Dio, cap.47.e48.

Di quelle introdotte in utilità degl’Uomi ni, ca. 49.

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