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127 Copia delle TafTe ultimamente fatte &c.

Nobile, Diletto, e Fedele &c.

P Èr lanotulaarrivataci, che le TafTe-.

Vecchie di cotefte Giurisditioni eccedefleron i limiti della convenienza, ci è parfo giufto il farle qui da noftri periti Miniftri maturamente confiderare, com’è fegttito, e ridurre al fegno, chedimoftra l’allegatoregiftro, e ch’inviamo à voi, acciò ne diftribuite copia à tutti cotefti Fori, e Cancellane, con ordineefprefTo, epublico, che vengano pontualmente offervate, cometaleela Noftravolontà indrizzata al benefficio univerfale de Sudditi, de all’equità; mentre fenz’altro preghiamo Dio à profperarvi.

Infpruch a’ 22. Settembre 1646.

E Sfendo arrivato à notitia della Sii tv— N ISSI MA CLAUDIA ARCIDUCHESSA D’AUSTRIA SIGNORA, SIGNORA, E PRENCiPESSA NOSTRA CLEMENTISSIMA, &c.

Che le TafTe vecchie de Signori Giudici, Avvocati, Cancellieri, e Notari di quelle Giurisditioni eccedono li limiti della_ convenienza, gl’hà parfo giufto, e conveniente di ridurle al fegno, che dimoltra l’allegato Regiftro con ordine efprefTo, eh* in violabilmente venghino da ogn’uno pontualmente ofTervate, & efequitefotto pena arbitraria della medema ALTEZZA SERENISSIMA &c.

Noi Claudia &c.

Tafla per li Signori Giudici.

L J Honorario, ò Gjno fportule de Signori Vicari), e Giudici ordinari) fono conforme al Statuto Cap. 128. inraggione di cinque per Cento, in manierapero, che non poftino eccedere Ragnefi cinquanta, fiala fumma di qualfivogliaquantità, anco maggiore.

Con dichiaratione, ch’havendo ricevuto le fportule per la fentenza, non portino haverleperT efecutione, e così prò «»a, & cadem caufa fenon una volta fola: L’iftefTo s’intendi anco fe bene la Sentenza contenefTe più capi, in modo, che le fportulenon portano eccedere Ragnefi cinquanta.

Rilafciando l’efecutioni, ancorché ncn havefTeron fatto Sentenza, habbino la loro tenuta, e fenafcefTeprocefTo, ò contraditione, e chedovefTerongiudicare, non poftino pretender altra tenuta.

Venendo dato Coadionto al Giudice ordinario, s’intendi àfpefe del dimandante, ita che non polli per quello efler minuito il Salario del Giudice ordinario. Il Coadionto polli confeguire le fportule in raggione del cinque per cento fino alla fumma de Ragnefi vinticinque, e di più non poflì pretender.

Che li Giudici Delegati, ò Arbitri, chegiudicarannocaufede Sudditi di Thelvana— , Jvano, e Calteli’Alto, habbino, e conseguir poftino le fportule in raggione di cinque percento in modo però, che noneccedino vinticinque Ragnefi per ciafcheduno, e fefofferon più di due Delegati, ò Arbitri, che frà tutti non pollino con feguirepiù di cinquanta Ragnefi.

Perla depofìtioned’unTeftimonio in Borgo carantaniotto, nelle Ville troni uno,fenza fpefedi viaggio, e cibarie.

Per