Pagina:Statuto delle tre giurisdittioni di Telvana, Juano, e Castell'Alto.djvu/137

125 Noi la Prencipefla Claudia di Tofcana per la Dio grada Arciduchefla d’Auftria, Ducheffa di Borgogna, Landgravia, d’Alfatia, Contefla del Tirolo &c. Teftamentaria Tutrice, e Governatrice degl’Arciduchi Pupilli Noftri Figlioli, de loro Stati, & Plenipotentiaria di Sua Cefarea Maeftà &c.

V Olendo Noi oviare in avvenire al grave difpendio, che Tentiamo dalli Sudditi di quelle noltre Signorie di Valfugana fpelTe volte incorrerfi per via_ d’illeciti Contratti, per tanto con le Noftre prefenti maturamente difcufle rifolutionidecretiamo, e refpettivamente prohibiamo.

Primo, Che per l’avvenire, chi vorrà conftituire paffivè qualche affitto, quello doverà conftituire fopra di Cafa, Campo, o vero altra cola immobile, descritta con— * Tuoi Confini, vendendoli jusd’efigere fim il affitto à chi sborfaràil Capitale, ò prezzo di detto affitto.

Secondo, Che tal Cafa, Campo, overo altra cofa fia libera di chi venderà P affitto.

Terzo, Che renda frutto de fua natura, e_* fia atta à rendere, e pagare l’affitto, che fe gli conftituirà fopra.

Quarto, Che vaglia niente di meno del capitale, che farà sborfato.

Quinto, Cheperafficurarfidi ciò fia Stimata dalli Stimadori della Terra, ò Villa— ., nella regola della quale fi troverà effere polla la detta cofa immobile, overo da Arbitri eletti d’ambe le parti.

Sello, Che la Stima fra prefentata al tempo della celebratione dell’Inllrumento, affine fia in quello inclufa.

Settimo, Che tal cofa immobile retti in fpecie obligata per il folo pagamento dell’affitto.

> Ottavo, Ch’ai tempo dell’Inllrumento alla prefenza del Notaro, e Teftimoni fia_, sborfato, da chi comprerà l’affitto, il prezzo di quello in dinari contati, qual prezzo fia ricevuto dal Venditore veramente, e realmente fenza fraudo, ò firmila t ione alcuna.

Nono, Che fe per la llrettezza grandiffima deldanaro, ch’è in tutta la Valle, non fi trovalfe Tempre l’occalìone di fare affitto à dinari contati, mà fi bene con Biade, Vino, overo con altra Mercantia, infimilcafo, fi polli ricever tal forte di robba, e mediante la giurata confeffione del Venditore ( per efcludere ogni fraude, e fimulatione ) d’haver ricevuto dal Compratore la fontina de tanti Troni, ò Rainefi in tanta Biada, overo in altra Mercantia: Specificandola qualità, fi polli per detta fomma conftituire l’affitto: Con quella conditione-.

però, e nonaltrimente, ch’il prezzo delle Biade non eccedi la taffa, che farà Hata publicata in quella Giurisditione, alla quale farà fottopofto il Compratore, e che-, quello del Vino, ò d’altra Mercantia, fia fatto da doi confidenti, e periti amici, e quello, acciò il povero Suddito, che fi trova in neceffità di far l’affitto, non fenta anco il danno dell’ecceffivo prezzo, oltre à quello, che col rivendere la robba havuta, farà per fentire, nel perdere del prezzo, chegli farà Hata appreciata.

Decimo, Che annualmente à Santo Martino fi paghi l’affitto, quale non poffi eccedere li fette per cento, in riguardo al prezzo pagato, òdi contati, overo in tanta robba, comedifopra &c. E fi paghi in dinari contati, s’il capitale farà flato in contati; Mà effendo flato in tanta Mercantia, lo debba pagare in tanta Biada, ò Vino conforme alla tafla, ut xquolitas inter contro. bentes fervetur.

li Unde