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Art. 8.
Le rotture di armi andranno a carico di colui al quale resta il tronco in mano.
Art. 9.
Verrà fissato un orario per le lezioni; fuori dell'orario la sala sarà in libertà onde il maestro ne possa usare per le sue lezioni particolari.
Art. 10.
Sarà esposto in sala d'armi un regolamento che tratterà delle regole e discipline della Scuola di Scherma.
Art. 11.
Vi sarà un registro delle deliberazioni della Società ed un altro delle riscossioni delle quote mensili di ciascun socio; per la manutenzione di quei registri sarà nominato un segretario.
Art. 12.
Verrà nel seno della Società stessa eletto un presidente per dirigerne l'andamento.