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Art. 4.

Detta somma verrà raccolta e versata al maestro, il quale detrattene le spese di fitto di sala, illuminazione e salario di un inserviente, riterrà la rimanenza a titolo di emolumento.


Art. 5.

Ogni socio è obbligato per un anno a far parte della Società a decorrere dal giorno che essa è definitivamente costituita; per coloro poi che verranno posteriormente ammessi, l'obbligo di un anno decorre dalla data d'ammissione alla Società.


Art. 6.

In caso di trasloco di residenza di qualche socio, s'intenderà questi sciolto da ogni impegno.


Art. 7.

Le armi saranno fornite dal maestro, però chi lo desidera potrà tenere il proprio guanto o la propria sciabola.