Pagina:Statuto della Società di Scherma in Verona, 1870.djvu/10


6

Art. 13.

Costituita la Società se altre persone volessero esservi ammesse, potranno farsi proporre da qualcuno dei soci, o dal maestro, od insinuare domanda al presidente.


Art. 14.

Ogni primo lunedì di ciascun mese sarà tenuta adunanza, e ciò di massima; in queste sedute verranno proposti gli aspiranti soci.


Art. 15.

Oltre l'adunanza di cui sopra, il presidente ha facoltà di convocare i soci in via straordinaria quando ragioni importanti lo richiedessero.


Art. 16.

In questo caso i soci verranno convocati con lettera, e per la legalità dell'adunanza, basterà vi assista una metà di essi; se il numero legale dei soci non vi fosse, si terrà una seconda