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DELLA VAL DI LEDER.

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statione di lite, se de prima per il reo non è stata contestata espressamente.

Delle Positioni, Capitoli, et simili. Cap. XII.


STatuimo, che le scritture de petitioni, poxitioni, capitoli, exceptioni, repliche, et simiglianti, debbino esser produtte doppie accioche una rimanghi al Notaro della Causa, et l’altra sia data alla parte adversa, et caso che siano produtte sĕplici, sia tenuto il producente a darne copia a sue spese all’adversario.

Del termine a provare. Cap. XIII.

STatuimo, che fatta la contestatione della lite, ciascuna delle parti, facci le sue prove infra diece dì utili, ne’quali li testimonij giurino, et deponghino, il qual termine, però possi esser abbreviato secondo la qualità della Causa dal Sindico, et Vicario; et gli giorni utili, s’intendino esser tutti, eccetto quelli, ne’quali non li rende ragione, et quelli,che’l Sindico, et Vicario, avanti del quale lì tratterà non venirà al Banco a dare audienza, quali debbino esser signati dal Notaro di esso Sindico, et Vicario et da gl’altri Notarij sotto pena di lire quattro per ciascun Notaro ciascuna volta. Et nelli primi tre giorni sia tenuto l'Attor hacer produtto tutte le positioni, capitoli, et instrumenti, che vuole usar a fundar la sua intentione; et il reo, dopò, frà cinque dì, tutte le eccettioni, positioni, capitoli, et instrumenti che vuole usar à ributtar l'intentione dell’Attore, et à fondar la sua difesa; oltra quali termini non possi una parte, ò l'altra produr più alcuna delle cose predette. Et questo si osservi anco nelle Cause per occasione di tenute, pegni, et sequestri.

Delli Testimonij. Cap. XIV.


STatùumo, che ciascun Testimonio citato nelle Cause Civili per parte del Sindico, et Vicario, sia tenuto nei termine assignatoli dall’Officiale venire à giurare, et testificare per la verità, sotto pena di lire trei Trentine, per la prima citatione, et per la seconda gli sia raddoppiata essa pena, la mità della quale sia applicata alla parte citante, et l’altra mità alla Communità, et à pagarla sia constretto realmente, et personalmente, se non dimostrarà

con effetto haver havuto giusto impedimento.

De