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Q(ues)to Consiglio del 1599 fu anco approbato dalla S(acra) Consulta sotto li 13 Iulij 1612 come risulta in lib(ro) registri fol. 60 et assieme con q(ues)to libro et summario fu prodotto dalla Com(muni)tà come sta notato fra margini.
9° A di 19 decembre 1599. fu risoluto in publico Consiglio che nessuno possi pascere alcuna sorte di Bestiami nel territorio di Mazzano se non tiene casa aperta con moglie e famiglia tutta.
10° Et più fu risoluto in d(ett)o Consiglio che il Vicario di Mazzano possi procedere al officio nelli danni dati delle cerque, et cerri, ma non ce siano compresi li sterponi non remondati, et si possa far la fronda per li bracci dalla prima forcatura in giù senza pena alcuna; purche non se tagli rami, et il Vicario non possa carcerare alcuno contra il quale si pretende il danno, se prima il detto danno non sarà verificato conforme allo statuto, et per verificatione del danno et delle defese no(n) debba pigliar premio ne emolumento alcuno avanti che sia provato et giustificato il danno, et in caso de giustificatione habbia li tre giulij datoli dallo statuto, et in caso che non si giustifichi il danno debbia l’inquisito esser assoluto gratis, et che non possi pretendere contra quelli che tagliassero cerque o rami con licenza de padroni, la qual licenza debbia havere in scriptis, et dandosi in campagna basti un testimonio.
11° A di 9 febraro 1600 fu risoluto in publico consiglio che li restretti s’intendano tutte quelle possessioni che sono nel circuito delle Vigne, et quelle Vigne che sono state lasciate sode et non lavorate per tre anni a dietro che debbiano in termine di tre mesi dimandar tempo dalla Corte di far le
Vigne, qual tempo li se darà con facoltà di far tanti ristretti appresso alla Vigna quante che dal consiglio fu altre volte terminato cioè per ogn’otto Zappe de Vigna mezza quarta di ristretto e no(n) facendo la Vigna nel tempo datoli dalla Corte possa esser forzato a venderla al Vicario, et chi fora dal
Circuito delle Vigne haverà o vero vorra far Vigne possa godere tanto ristretto quanto di sopra, et non più, et questi ristretti s’intendano come di sopra purche siano apparati con fossi frutti, o muri.
Ita est Gregorius Puccius Not(arius) publicus et Potistas Mazzani