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Hoc est summariu(s) diversorum Consilioru(m) fac(torum) a Comm(unita)te Mazzani quae sunt in observantia de ordine Ill(ustrissi)mor(um) Dominorum.
1° A di 9 d’Aprile 1575. fu risoluto in publico Consiglio che tutte le pene siano dell’Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri Padroni di Mazzano.
2° A di 17 d’ Aprile 1575. fu risoluto in publico Consiglio che delli Commandam(en)ti che si fanno per la terra debba ogni persona fare la sua parte purche sia da quattordici anni in sù, et habbia faccia di homo, et sia atto a guadagnare, et siano tenuti ancorche non siano nella Terra.
3° A di 28 di decembre 1587. fu risoluto in publico consiglio delli danni dati, et soccite di Bestie Minute come segue cioè Che le Bestie grosse come Cavalline, Vaccine et Asinine che saranno trovate a dar danno in Vigne, ristretti, Canneti, et horti paghi il padrone di esse Bestie giulij cinq(ue) di pena per ciascheduna bestia di giorno, et il doppio di notte cioè uno scudo per bestia.
4° Et nelli prati paghi di pena il padrone di bestie grosse sopradette b(aiocchi) dieci per ciascuna bestia di giorno et di notte il doppio cioè b(aiocchi) venti.
5° Et nelli grani b(aiocchi) doi e mezzo come prima per ciascheduna bestia et la notte raddoppi cioè b(aiocchi) cinq(ue).
6° Che le bestie menute come porci, capre, et simili che saranno trovate in Vigne, Canneti, restretti, et horti a dar danno paghi il padrone di esse bestie di pena b(aiocchi) venticinq(ue) per ciascheduna bestia di giorno, et di notte il doppio cioè b(aiocchi) cinquanta.
7° Et nelli Prati b(aiocchi) cinq(ue) per bestia minuta il giorno, et la notte il doppio cioè b(aiocchi) dieci.
8° Et più fu risoluto in detto Conseglio che nessuno di Mazzano o habitante in esso possi pigliare soccite di bestie minute con forastieri sotto pena di scudi dieci per ciascuno, et ciascuna volta et de fatto sia levata d(ett)a soccita.
Che tutte le pene si applichino alla Cam(e)ra dei Sig(no)ri fu anco decretato dalla S(acra) Consulta a dì 13 lug(li)o 1612.
Nelli danni dati studiosi di notte si possa procedere con off(iti)o p(er) inditij o inquisit(ion)e lib.4 cap.35, et lib. 3 c. 35.