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Repertorio del Terzo Libro cioè delli Malefitij.

Della biastema de’ Dio et de’ Santi |||
 cap. i.
Delle parole ingiuriose |||
 cap. ii.
De chi percotesse con la mano vota, et de chi ammenasse |||
 cap. iii.
Come si procede contra alli non sottoposti alla Corte di Mazz(an)o quando|||
si com(m)ettesse alcun malefitio contra essi |||
 cap. iiii.
Di quelli che assaltassero con arme |||
 cap. v.
Di quelli che percotessero con arme |||
 cap. vi.
Della pena di chi comette, consente, o ordina homicidio o ferite |||
 cap. vii.
Di quelli che comettessero, o facessero homicidio |||
 cap. viii.
Che nullo dia aiuto, o favore a comettitori di malefitio |||
 cap. ix.
Che ogni persona sia tenuta a pigliare il malfattore |||
 cap. x.
Di chi sforzasse alcuna femina |||
 cap. xi.
Delli furti, et Latrocinij, et di La pena delli Ladri |||
 cap. xii.
Di chi occidesse alcuna bestia grossa, o minuta |||
 cap. xiii.
Di chi facesse tradimento alli Ill[ustri] S(igno)ri o desse favore, o conseglio a chi far lo volesse |||
 cap. xiiii.
Che nullo eschi, o entri in Mazz(an)o altronde che per la porta |||
 cap. xv.
Di chi attaccasse corna o altra cosa vituperosa a casa di alcuno |||
 cap. xvi.
Del iuramento falso, overo periurio fol 39 cap. 37 |||
 cap. xvii.
Che’ non si ricettino li sbanditi |||
 cap. xviii.
Di chi sconficcasse Li termini |||
 cap. xix.
Di chi mozzasse Arato, o furasse massaritie di esso |||
 cap. xx.
Di chi turbasse altrui nella sua pacifica possessione |||
 cap. xxi.
Che’ L’Vicario possa procedere per inquisitione |||
 cap. xxii.
Che non si possa portar arme per la Terra |||
 cap. xiii.
Che non si giuochi a Dadi, né a carte |||
 cap. xxiiii.
Che’ li minori di sette anni non siano tenuti a pena |||
 cap. xxv.
Che’ ad ogni persona sia lecito accusare delli beni suoi et p(er) tutto il terr(itori)o |||
 cap. xxvi.

'et cap. 22'

Che in chiesa non si giuochi, ne faccia cosa brutta |||
 cap. xxvii.

'Lib 4° et cap. 19 et seg.'

Che’ non si tolla legnami pietre, tegole, o canali di casa d’altri |||
 cap. xxviii.
Delli forestieri che fraudassero La gabella |||
 cap. xxix.
Che lo sbandito hauta la pace si possa ribandire |||
 cap. xxx.
Di chi rompesse La carcere, overo constretta |||
 cap. xxxi.
Delli Sodomiti |||
 cap. xxxii.
Che’ si possa procedere di simile a simile |||
 cap. xxxiii.
Della remissione della pena p(er) la pace e per confessione |||
 cap. xxxiv.
Come si deve procedere in malefitij, dan(n)i dati et estraordinarij |||
 cap. xxxv.
Che’ li Malefitij siano in arb(itri)o delli Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri Ma il Vic(ari)o no(n) possa procedere arbitrariam(en)te senza loro|||
espressa licenza |||
 cap. xxxvi.
Del periurio et che no(n) se dia iuram(en)to a Mamoli minori de x anni |||
 cap. xxxvii.