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Libro Quinto
possa accusare, et sia creso, et tenuto secreto, et habbia la quarta parte della pena.
Che brasa del forno si porti coperta. Cap. xvii.
Qualunq(ue) persona trahesse brasa con fuoco dal forno nelli tempi che sono ventosi la debbia portar coperta alla pena de soldi doi per ciasche persona. Et la notte siane pena doppia. Ma chi di notte per lo tempo oscuro portasse fiaccola, o tizzone co fuoco non sia tenuto a pena.
Di chi comprasse, o incottomasse grascia in grosso. Cap. xviii.
Ad alc(un)a persona di qualunq(ue) grado, o conditione sia non le sia lecito comprare, ne incottomare alcuna generatione di grascia che venesse, o vero fusse venuta nel Castel di Mazzano cioè in grosso che prima non sia stata doi dì a vendersi a minuto nel Castel di Mazz(an)o alla pena di soldi cento per ciascheduno che contrafacesse. Et simil pena sia a quel forastiero che la vendesse. Ma passato li doi dì sia lecito ad ogni persona di venderla, et comprarla in grosso come a loro piacera senza pena.
Che non si ripona paglia, o fieno ove si fà fuoco. Cap. xix.
Fieno, o paglia, o vero altro strame, lino, et canape non manciulati nulla persona rimetter, ne riponer possa in alc(un)a casa del Castel di Mazz(an)o nella quale si stia, o habiti con fuoco salvo che sacchi di paglia, o fasci, li quali si portassero per dare alle bestie la sera per la matina, o un dì per l'altro, alla pena de soldi venti per ciasche persona, et per ciasche volta. Et non di meno siano tenuti d(ett)e paglie, strami, lini, et canape levar via.
Di chi am(m)ettesse cani ad altri. Cap. xx.
Qualunq(ue) persona piccola, o grande am(m)ettesse, o attizzasse cane a qualunq(ue) altra persona, benche il cane no(n) lo mordesse paghi di pena tale attizzatore per ogni volta soldi dieci. Et se tal cane per esser cosi am(m)esso, o attizzato mordesse alcuna persona, del qual morso uscisse sangue, paghi quel tale am(m)ettitore per ogni ferita che ne uscisse sangue quella pena che si contiene nel statuto de maleficij sotto quella robrica di chi ammena, o percuote alc(un)o con la mano vota cioè con sangue. Et se lo cane mordesse alc(un)o di sua atta voluntà sia lecito a quello che sarà morsicato d(ett)o cane amazzar senza pagare alcuna pena. Et se lo cane per esser am(m)esso mordesse alcuna bestia, et per d(ett)o morso d(ett)a bestia si guastasse, o morisse, lo padrone di esso cane sia tenuto a pagar la bestia pred(et)ta. Et similm(en)te sia tenuto lo padrone del cane a pagar detta bestia quando detto cane la guastasse, o uccidesse di sua atta voluntà etiam quando ben non fusse ammesso, quali bestie cosi guaste o morte volsero fussero apprezzate per li Riveditori del Co(mmun)e. Et cosi ognuno debbia star contento a tal apprezzo. Et se alc(un)o fusse morsicato da