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Repertorio del Primo Libro cioè del Reggimento.

Proemium, sive Prologus.|||
Come si deve Lo Reggimento et La Bussola fare |||
 cap. i.
A quel che sono tenuti Li Massari |||
 cap. ii.
Come si deve fare il Conseglio |||
 cap. iii.
Dell’Uffitio del Camerlengo |||
 cap. iiii.
Dell’Uffitio et autorità delli Reveditori |||
 cap. v.
Delli estimatori delli danni dati |||
 cap. vi.
Del Guardiano delli danni dati |||
 cap. vii.
Come si pagano Li danni che non si trovano per inquisitione |||
 cap. viii.
Del autorità, et potestà del Vic(ari)o nel comandare alli dodici Jurati |||
 cap. ix.
Di chi non volesse dar il pegno, o La tenuta |||
 cap. x.
Che lo datio et ogni altra gravezza si deve pagare. F |||
 cap. xi.
Che si deve stare alla relatione del Castaldo |||
 cap. xii.
Del Vicario, et della sua potestà |||
 cap. xiii.
Che l’Vicario, et Li Massari stiano a scindicato |||
 cap. xiiii.
Che si debbia dare Li Tutori, et Curatori |||
 cap. xv.
Come si hanno a vendere Le possessioni |||
 cap. xvi.
Che Li Camini si debbino fare in Le Case dove non sono |||
 cap. xvii.
Che non si possino ricusare Li Uffitij del Commune |||
 cap. xviii.
Che nissuno si possa appellare dalle s(ente)ntie delli Reveditori de diff(eren)tie |||
 cap.xix.
Del sindicato del Vicario et libri suoi, et sigurtà da darsi per Lui |||
 cap. xx.
Come si debbano pagar L’opere a zappare, vangare palare |||
 cap. xxi.
Che chi vuol vie per andar alle sue possessioni Le paghi |||
 cap. xxii.
Di quanto s’intende La Contrata per li danni che nel mieter si stima |||
 cap. xxiii.

F et al Vicario si da bolognino uno per persona per sua mercede.