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Deli Dannidati
Di che tempo s'inte(n)da lo dan(n)o dato nelle selve p(er) bestie grosse, et minute. Cap. xxv.
Volsero, et ordinarono che lo danno che soprad(et)te bestie grosse, et minute daranno in selve delli quali danni se ne havesse a pagare alc(un)a pena se intenda, et cosi volsero dichiarare doppo la festa di Santo Michele Arcangelo del Mese di Settembre. Innanzi alla d(ett)a festa se d(ett)e bestie grosse et minute in d(ett)e selve dessero alcun danno non siano tenute a pena, ne ad alc(un)a emenda, aggiungendo che se la bestia grossa fusse menata per alcuni morroni non sia tenuto per studioso, ma a denari quattro per bestia.
In che modo si deveno pagare li danni dati per dette bestie. Cap. xxvi.
Li danni che saranno dati per soprad(ett)e bestie grosse et minute, et per qualunq(ue) bestia fusse si debbino pagare in questo modo, et forma cioè, che se porci et ogni altra bestia porcina, pecorina, et caprina daranno alcun danno in selve, dove sia giande tanto integrate, quanto che no integrate che detto danno s'habbia ad estimare il padrone, o vero lo compratore di esse selve con iuram(en)to et quando d(ett)o padrone, o compratore dirà et iudicarà d(ett)o danno, tanto per li padroni di detti bestiami li sia pagato, et integre satisfatto senza alc(un)a escettione. Et se pred(ett)e bestie grosse, come buoi, vacche, bufali, bufale, cavalli, cavalle, muli, mule, asini, et asine, et ogni altra bestia grossa darà danno in detti Volsero che li padroni di dette bestie dannodanti debbino, et siano tenuti pagare, et dar con effetto senza alc(un)a escettione al padrone o compratore di dette selve, et giande scorzo uno, et non piu di gianda per ogni bestia che ci darà danno, et per ogni volta, et se non havesse giande dia la valuta di esse. Qual valuta si deve iudicare per li riveditori del com(m)une. Tutti altri danni che soprad(et)te bestie daranno in qualunq(ue) luogo, et danno fusse salvo li soprad(et)ti specificati si debbino apprezzare per li estimatori del Comune, alla stima delli quali ognuno debbia star tacito, et contento, intendendo sempre che dove si occidesse lo porco non si paghi altra emenda. Non ostante che nel p(rese)nte capitolo sia che asini, cavalli, et muli siano tenuti al emenda, a quello derogarono che non volsero che detti animali siano tenuti ad alc(un)a emenda.
Delli danni dati per forastieri convicini nel territorio n(ost)ro. Cap. xxvii.
Fu statuito, et ordinato che qualunq(ue) persona delle Terre, et Castelli circumvicini et circustanti al n(ost)ro Castello di Mazz(an)o personalm(en)te desse o facesse danno alc(un)o nel tenimento n(ost)ro, o vero distretto come è Montegelato, Castelvecchio, et altri luoghi o tenimenti che tenessero li huomini di Mazzano, cioè in herbe giande, et ogni altro frutto dato al viver humano habbiano a pagare quella pena alla Corte di Mazzano che pagarà lo Mazzanese nella Corte di quella terra convicina et circustante donde fusse quel tale che havesse dato danno nelle cose soprad(ett)e apartinenti alli huomini di Mazz(an)o. Et simil pena