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Libro Quarto


Del danno dato con bestie porcine. Cap. xxiiij.



Se bestie porcine daranno danno in vigna piena studiosam(en)te paghi il padrone di essi Porci in nome di pena soldi cento per fiocca, et da fiocca in giù bolognini doi per porco, et sia lecito ad ogni persona che sarà padrona di essa vigna occiderli il porco. Qual porco si deve partir per mezzo, la metà sia della Corte di Mazz(an)o l'altra metà sia del padrone di essa vigna, cioè di quello che ha receputo lo danno. Et quando sarà ammazzato d(ett)o porco lo padrone di dette bestie porcine non sia alhora tenuto a pagare altra pena, né altra emenda, ma solo lo porco morto sia pagam(en)to della pena, et del emenda, la vigna piena s'intenda a tal bestiame dal p(rim)o dì del mese d'Agosto per fin che ci sarà uva. Et se d(ett)e bestie entrassero in alc(un)a terra dal dì che si cominciarà a tritare fin a S(an)ta Maria di mezzo Agosto, et sia lo danno studioso paghi il padrone di essi porci in nome di pena soldi cento per fiocca, et da fiocca in giu bolognino uno per porco. Et quando non fusse studioso paghi in nome di pena il padrone di essi porci per ciasche fiocca soldi dieci et da fiocca in giu quatrini uno per porco, et ogni persona li possa uccider lo porco come è detto di sopra. Et quando li fusse morto lo porco non si paghi ne altra pena, ne altra emenda. Et se d(ett)e bestie daranno danno in selve integrate, et sia dato detto danno studioso paghi il padrone di esse bestie in nome di pena soldi cento per fiocca et da fiocca in giù soldi doi per porco, et possa ammazzarci, et ucciderli il porco et quando ce li fusse morto il porco si osservi il modo di sopra ciò è che no(n) paghi altra pena, ne altra emenda. Le selve integrate s'intendano cosi che il padrone di esse non ci habbia messi porci, et questo duri fino al p(rim)o di del mese di Gennaro, e dopo il p(rim)o dì del mese di Genn(ar)o lo padrone di esse selve integrate le volesse guardare, o far guardare, che le sia lecito guardarle, et farle guardare per tutto lo mese di Feb(brar)o. Da quello in poi o integrate, o non, o curzo, o non curzo, ogni bestiame ci possa andare senza pena. Ma l'altre selve che non fussero integrate ne sia pena fino al dì di S. Andrea inclusive. Di tutti l'altri danni che d(et)ti porci dessero in qualunq(ue) luogo, o modo sia se è studioso il padron sia tenuto pagar in nome di pena soldi quaranta per fiocca, et da fiocca in giù denari quattro per porco. Et se non fusse dato detto danno studiosam(en)te il padrone di esse bestie sia tenuto a pagare in nome di pena per ogni fiocca di dette bestie soldi sette per fiocca, et da fiocca in giù denari doi per porco. Et la fiocca de porci, et di tutte altre bestie minute se intenda da venti bestie, et da venti in sù.