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Delli Dannidati
lo danno a dinari, che quelli dinari subito, et di fatto si debbino dare per lo dannificante allo dannificato una con le spese legitime. Et se li detti estimatori stimaranno frutti, o legname, o altre cose si debbino restituire emendare et dare per lo dannificante allo dannificato nelli termini che detti stimatori stimaranno secondo la qualità del danno, et della cosa apprezzata.
Che li danni dati di notte radoppieno le pene. Cap. xxi.
Tutti li danni dati per huomini, et persone, le pene delli quali che di notte saranno stati fatti, et commessi si debbino radoppiare.
De danni dati per bestie grosse. Cap. xxii.
Qualunq(ue) bestia grossa come buoi, vacche, bufali, cavalli, cavalle, asini, asine, et ogni altra bestia grossa fusse accusata dar danno in qualunq(ue) frutto, o herba, in qualunq(ue) possessione sia, et sarà accusata per lo padrone di essi frutti, herbe, et possessioni, et per li guardiani deputati per la Com(m)unità et similm(en)te si fussero inquisite. Et lo detto danno sarà studioso, che alhora lo padrone di esse bestie paghi in nome di pena soldi cinq(ue), per ciasche bestia, et la notte paghi la
pena doppia. Et ogni altro danno che d(et)te bestie faranno no(n) studiosamente, et in ogni luogo non siano tenuti a pagare piu che denari quattro per bestia et per ogni volta. Et volsero che d(et)te pene non siano tenute bestie minore d'un anno. Et del giorno che stesse p(er) li prati dette bestie grosse passato lo mese de Giugno non siano tenute a pena alcuna, ma cavalli et asini se intendano studiosi et paghi di pena il padrone di essi p(er) ogni volta, et per ogni bestia cavallina o asinina quando
daranno danno soldi tre.
Del danno dato per bestie pecorine, et caprine. Cap. xxiii.
Si bestie pecorine, et caprine saranno trovate dar danno ad alcuna vigna piena studiosamente, paghi il padrone di esse bestie in nome di pena per fiocca di dette bestie soldi cento, et da fiocca in giu bolognesi tre per bestia. Et se non saranno studiose paghi il padrone per fiocca di esse bestie soldi cinq(ue) et da fiocca in giu quatrino uno per bestia. Et ogni altro danno che d(et)te bestie dessero in ogni luogo fuora di d(et)te vigne, et fatto sia lo danno studiosam(en)te paghi il padrone di esse bestie in nome di pena soldi dieci per fiocca et da fiocca in giu denari doi per bestia. Et quando non fusse d(ett)o danno studioso in ogni luogo che danno dessero fuora che in d(ett)e vigne, lo padrone di esse bestie per ogni bestia paghi pure in nome di pena denari doi. Vigne piene se intendono a questo bestiame da calende de Aprile fin che sarà vendemiato. Et per ogni fiocca che danno dessero in qualunq(ue) luogo pur non studiosamente, paghi il padrone di esse bestie in nome di pena soldi cinq(ue).