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Delli Malefitij
di Socciolino, et Menico di M(astr)o Agnolo, Menico di Vestro, Ciavarello, et Iulio de Andrea de Pettini Massari del Castello di Mazz(an)o con volontà, et autorità del conseglio di detto Castello accettorono il p(rese)nte ordine, et cap(itol)o. Onde li Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri Flaminio, et Averso si contentarono che li Vicarij del detto Castello non possino arbitrariam(en)te procedere senza espressa comissione delle loro Ill(ustrissi)me Signorie. Et che nelle parole ingiuriose che occorressero fra pari non si debbia arbitrariam(en)te procedere.
Del periurio, et che non si dia iuram(en)to a mamoli che siano sotto diece anni. Cap. xxxvij.
Aggiunsero ancora li prefati Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri con li p(re)fati Massari al cap(itol)o soprascritto del periurio che nullo Vicario di Mazz(an)o presuma dar corporal iuram(en)to alli minori di diece anni che per qualsivoglia caggione da esso fussero esaminati. Ma che qualunq(ue) persona che in iudicio facesse alcun periurio dalli dieci per infino alli quattordici anni inclusivam(en)te paghi la pena che si contiene nel sopra allegato capitolo del periurio, et dalli quattordici in fin alli venti anni similm(en)te inclusivamente paghi di pena un scudo, cioè giulij dieci. Et dalli venti anni in sù qualunq(ue) persona semplicem(en)te si periurarà caschi in pena di dui ducati di carlini.