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Delli Malefitij
et se si comettesse due volte lo d(ett)o furto, o piu volte cioè fine in cento soldi si debbe pagar di pena il quadruplo del valor di esso furto. Et chi furasse da cento soldi in su in fine in cento libre, cioè una volta paghi in nome di pena pure il quadruplo, et se due, o piu volte havesse rubbato sia impiccato per la gola in modo che mora, reservato in questo capitolo de ladri l'auttorità dell'Ill(ustri) S(igno)ri et l'arbitrio, quali dette pene de tutti e furti che si havessero a comettere di aggravarle, et sgravarle a voluntà et arbitrio di sua Ill(ustre) Sig(no)ria intende[n]do sempre che tutti li furti che si comettessero le robbe rubbate, et furate si debbino sempre restituire alli padroni a quali son state d(ett)e robbe furate, et no(n) trovandosi si debba rendere di la robba del ladro.
Di chi occidesse alcuna bestia grossa, o minuta. Cap. xiii.
Volsero, statuirono, et ordinarono che se alcun guastasse, o uccidesse alcuna bestia d'altri grossa ciò è Bovina, Bufalina, Cavallina, Mulina, et Asinina, paghi per ogni bestia, per ogni huomo, et per ogni volta libre venti de denari et emendi lo danno al padrone de essa bestia. Et se quel tale ferisse la d(ett)a bestia, et non ne morisse paghi in nome di pena soldi quaranta, et stia tal bestia ferita a risigo, et a pericolo del delinquente venticinq(ue) dì, da quello in poi se si morisse non s'intenda esser morta di quelle ferite. Et se dette bestie fussero di sei mesi o di sei mesi in giù si paghi la metà della soprad(ett)a pena. Et se alc(un)o percotesse per qualunq(ue) modo si fusse bestie minute come cani, porci, scrofe, capre, pecore, et simili animali, et non morissero per ciascheduna, et per ciasche volta paghi il delinquente soldi trenta. Et se per tali ferite, o percosse d(ett)e bestie morissero o vero fussero guaste paghi di pena soldi cinquanta. Et se d(ett)e bestie fussero de quattro mesi, et de quattro mesi in giù si paghi la metà delle soprad(ett)e pene, e sempre lo danno si paghi al padrone de la bestia. Et se nessuno a sua difesa occidesse alcun cane, al hora non sia pena alc(un)a e sia creso al iuram(en)to di quel tale che ammazzarà il cane. Et se alcuno occidesse gallo, gallina, cappone, oca, paparo, pulcino, palombo, piccione, pollastro, o pollastra paghi tal delinquente in nome di pena soldi cinq(ue) e sempre emendi lo danno, non sia il p(rese)nte cap(itol)o arbitrario.
Di chi facesse tradimento all'Ill(ustri) S(igno)ri o desse favore, et conseglio a chi far lo volesse. Cap. xiiij.
Acciò che alcuno non venesse in tanto escesso, temerità, et abominatione che facesse mai alcun tradimento. Statuirono, et ordinarono che se alc(un)o