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Libro Secondo


di tal adimanda liberamente assoluto. Vogliamo che tal tenuta che sarà presa di cose mobili prima che si venda tener si deggia per lo Attore venti dì, et se fussero stabili si tenga quaranta dì, et finiti li detti termini bandir si debbia tre dì, cioè tre Mattine per il Castaldo innanzi la porta della casa del Vicario, e terzo dì sia concessa a quello che piu ne vorrà dare. Et se tal cose et beni si venderanno piu che la quantità adimandata, et le spese, lo resto si deve dare, et rendere al padrone di essa tenuta. Et se meno fusse venduta che la cosa adimandata, alhora il Vicario de fatto debbia tollere, a far tollere per il Castaldo della Corte a petition dell'Attore piu robba, et essa di fatto vendere senz'altra dilatione di tempo perfino che l'Attore sarà integramente pagato della quantità adimandata con le spese legitime. Vogliamo che l’Vicario per sua mercede guadagni oltra la tassa dell'infrascritte scritture dinari quattro per libra, li quali paghi lo Attore, ma poi le siano restituiti per lo Reo. Ma se caso che la d(ett)a tenuta per li bandi predetti no(n) si potesse vendere, che no(n) si trovassi compratore, alhora sia tenuto esso Vic(ari)o detta tenuta far estimare alli Riveditori del Com(m)une, e per quello che estimata sarà adiudicarla all'Attore per lo primo, et secondo decreto, e se tal tenuta sarà stimata piu che quel che l'Attore dovessi havere computatoci le spese che quello piu l'Attore sia tenuto restituire al Reo in termine di quindici dì. Et habbino tali Riveditori, et estimatori denari doi per libra ciaschuna.


Che li parenti che litigassero siano costretti a far co(m)promesso. Cap. ii.



Fù statuito, et ordinato che quando fusse alcuna lite, o questione, o vero si litigasse infra parenti fine in terzo grado inclusive, che alhora il Vicario deggia constregnere d(ett)i parenti a far general compromesso in doi huomini da eleggersi communi da esse parti cioè un per uno. Et quando detti huomini no(n) fussero d'accordo, alhora il Vicario li debbia eleggere et dar un terzo. Qual compromesso si debbia fare di raggione, et di fatto in forma valida, cioè di ogni lito, et questione che per qualunq(ue) caggione potessero haver insieme. Et qualunq(ue) rifiutasse di far d(ett)o compromesso per ogni volta caschi in pena di soldi quaranta, et niente di meno sia costretto così a fare, et li doi Arbitri, et Arbitratori, e lo terzo siano tenuti subito subito accettar tal compromesso, et arbitrio a pena de soldi venti per ciascuno, che rifiutasse, o ricusasse, et siano tenuti detti Arbitri, et Arbitratori con lo terzo se sarà debisogno in termine di trenta dì haver decisa, laudata, et sententiata d(ett)a lite causa, et questione, et controversia. Ma s'il Vicario vedesse che per qualche legitima caggione nel detto termine dette liti, et questioni nonsi potessero laudare, che per suo offitio possa prorogare il termine del detto compromesso