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Libro Primo.


minute che non si trovassero. Et per il Vicario nelle sopradette cose fatica et no(n) ne piglia alcuna pena per detti danni debbia haver per sua mercede per ogni patrone, che sarà condennato bolognini tre. Et se per negligentia delli sopradetti Deputati non havessero nel sopradetto termine di dieci dì condennato siano tenuti essi Deputati a pagar detti danni et soldi dieci per uno per pena. Et p(er) ogni inquisitione di danno dato basti la prova di un testimonio.


Dell'Au(tori)ta, et Po(tes)ta del Vic(ari)o di com(m)andare alli dodici Jurati. Cap. ix.



Perche il Vicario di Mazzano è solo, et lo uffitio non sopporta che possa tener fameglia et conciosia cosa che molte volte avviene o per questione, o per altre cose che appartenessero al ufitio del detto Vicario hanno statuito, et ordinato che li Massari, et nel principio del loro uffitio siano tenuti, et debbino eleggere, et deputare dodeci huomini del Castello di Mazzano, atti, e sufficienti, lo uffitio delli quali duri per un anno, et debbino iurare per il stato della Santa Romana Chiesa, et per il stato delli nostri prefati Ill(ustri) signori Flaminio, et Averso, et per l'honor di detto Vicario, et esso ubedire in tutte cose appertenenti al suo uffitio, con arme, et senza. Et qualche non fusse obediente paghi in nome di pena per ogni uno, et per ogni volta soldi diece. Et similmente li Massari siano, bisognando assistere a tutti favori del Vic(ari)o.


Di chi non volesse dare il pegno, o tenuta. Cap. x.



Nulla persona ardisca, ne presuma quando il Vicario mandasse ad alcuna casa per alcun pegno, o vero tenuta per debito che fusse tenuto ad alcuno, et lo Castaldo lo dimandasse al padrone di casa, cioè al marito, o alla moglie sola, come primi, et patroni, di uctare detto pegno, et non volendo dare caschi l'huomo in pena di soldi dieci, et la Donna di soldi tre, ma quando volessi comparire subito personalm(en)te in Corte, et non dare la tenuta, il Vicario non possa per questo procedere a pena.


Che lo dato, et ogni altra gravezza si deve pagare. Cap. xi.



Fu statuito, et ordinato, che ogni persona di qualunq(ue) stato, grado, o conditione si sia che se per la Com(mu)nità di Mazzano li fusse imposto datio, o altra gravezza, la debbia pagare nel termine che li sarà posto per li Massari, o per lo Camerlengo, et non pagando lo Vicario sia tenuto a costrengerlo personalmente a pagare, e quando recusasse non voler pagare il Vicario a riquisitione di detti Massari, et Camerlengo li debbia fare la esecutione reale, et vender di fatto tanto della robba sua che detto datio, o vero altra gravezza, et sussidio sia integramente pagato et lo Vic(ari)o ne habbia per sua mercede bolognino uno p(er) ciasche persona.