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CAPITOLO I.


Legislazione elettorale vigente. — Colle elezioni generali politiche del 15 maggio 1921, si fece un secondo esperimento del sistema. elettorale a votazione per scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, adottato con la legge elettorale politica del 16 dicembre 1918, n. 1985 (Testo unico 2 settembre 1919, n. 1495).

In un precedente volume (1) fu esposto minutamente il funzionamento di tale sistema; tuttavia crediamo utile di riassumerne qui appresso le modalita pi importanti, richiamando le principali norme che lo disciplinano.

Il suffragio é esteso a tutti i cittadini maschi che abbiano compiuto il 21° anno di eta, o lo compiano non pid tardi del 31 maggio dell’anno in cui ha luogo la revisione delle liste, e godano i diritti civili e politici.

J nomi dei candidati sono fatti conoscere agli elettori per mezzo di liste ufficiali, munite di un contrassegno figurato che le distingue l’una dallaltra e che permette all’elettore di votare Vuna o l’altra lista, senza i nomi dei candidati.

Venti giorni prima della votazione le liste dei candidati proposti devono essere depositate presso la Prefettura che ha sede nel Capoluogo del Collegio, corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati e delle firme degli elettori che propongono ciascuna lista, i quali nen possono essere meno di 300, né pit di 500; solo per il Collegio di Zara il numero dei proponenti la lista può essere da 200 a 300.

L’elettore non può votare che una delle liste presentate nel Collegio a cui esse appartiene, ma può manifestare la sua preferenza per alcuni candidati della lista da lui votata, e può anche aggiungere uella scheda, qualora la lista da lui prescelta sia incompleta, i nomi di candidati appartenenti ad altre liste. I1 numero massimo tanto dei voti-di preferenza, quanto di quelli aggiunti @ determinato dalla legge. Non possono darsi ad un tempo voti di preferenza e voti aggiunti.

Sommando i voti che la lista ha ottenuto integralmente, e che vengono attribuiti a ciascun candidato che essa contiene, coi voti di preferenza e coi voti aggiunti dati a singoli candidati, si ha, per ogni candidato, la cifra individuale, che serve per farne la graduatoria nella rispettiva lista.

Sommando invece i voti di lista col quoziente che si ottiene dividendo la somma complessiva dei voti aggiunti, che i candidati di una lista hanno riportato in altre liste, per il numero dei deputati da eleggere nel Collegio, si hanno!e cifre elettorali delle varie liste, che servono di base per la determinazione del numero dei deputati spettanti a ciascuna lista, il che si ottiene col metodo delle divisioni successive (metodo di D’Hondt).

Per quanto riguarda i Collegi elettorali, essendo rimasto invariato il numero

Statistica delle Elezioni generali politiche per la XXV Legislatura, (16 novembre 1919). Roma. Stabilimento Poligrafico per!Amministrazione della guerra, 1920.