Questa pagina è stata trascritta ma deve essere formattata o controllata. |
— 4 — |
I collegi elettorali sono indicati con le denominazioni precise e nell’ordine in cui figurano nel R. D. 2 aprile 1921, n. 320, e nel R. D. 20 marzo 1921, n. 330.
Nelle liste dei candidati i nomi di questi sono esposti secondo la graduatoria degli eletti e dei non eletti.
° L’indicazione dei partiti politici che hanno presentato le diverse liste è stata desunta da elementi raccolti dal Ministero dell’Interno, modificati, nei casi dubbi, secondo notizie rilevate dai giornali che sostenevano le diverse liste. Poichè la legge non richiede che gli elettori che propongono una lista dichiarino a quale partito politico appartengono, alle indicazioni esposte, specialmente quando si tratti di liste di coalizione, non può attribuirsi carattere ufficiale, nè un valore di assoluta esattezza.
I SEGNI CONVENZIONALI
ADOPERATI NEI PROSPETTI PER COLLEGI
Elezioni generali del 1919 e del 1921.
Sono stampati in carattere grassino i nomi dei candidati proclamati eletti, il numero
dei voti di preferenza e dei voti aggiunti riportati dall’eletto e la cifra individuale.
Sono stampati in carattere corsivo i nomi dei candidati non proclamati eletti.
Il segno *, posto a fianco del nome, indica che il candidato ottenne voti anche in altro collegio e venne eletto almeno in uno dei due1.
Il segno •, posto a fianco del nome, indica che il candidato ottenne voti anche in altro collegio ma non venne eletto in nessuno dei due1.