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I.

Risultati delle elezioni generali politiche del 1921,

confrontati con quelli delle corrispondenti elezioni del 1919.


Avvertenze.

I dati riguardanti le elezioni generali del 1921 sono stati raccolti, per gentile concessione della Segreteria generale della Camera dei deputati, dai verbali che, ai termini dell’articolo 87 della legge elettorale politica, testo unico approvato con decreto reale 2 settembre 1919, n. 1495 e dell’art. 62 del R. D. 18 novembre 1920, n. 1655, debbono essere spediti alla Segreteria generale medesima. I dati ricavati dai verbali sono da considerarsi come definitivi, salvo le rettificazioni che potrà portarvi la Camera dei deputati nella verificazione dei poteri.

Il numero degli elettori iscritti è, per le elezioni generali del 1921, quello risultante dalle liste definitivamente approvate per l’anno 1920, tenuto conto delle modificazioni consentite dalla legge, portatevi fino al giorno delle elezioni. Esso riguarda tutti gli elettori, compresi cioè anche quelli temporaneamente privati del diritto elettorale ai termini dell’articolo 3 del detto testo unico.

Nel numero dei voti di lista sono stati computati tutti i voti dati dai votanti, con deduzione di quelli di cui fu dichiarata la nullità ai termini dell’art. 80 del testo unico medesimo e dei voti contestati e non attribuiti.

I risultati delle elezioni generali del 1919 sono stati desunti dalla Statistica delle elezioni generali politiche per la XXV Legislatura (16 novembre 1919), Roma, Stabilimento poligrafico per l’Amministrazione della guerra, 1920, compilata dall’Ufficio centrale di statistica in base ai Verbali inviati alla Segreteria della Camera.

Il numero degli elettori iscritti è, per le elezioni generali del 1919, quello risultante dalle liste definitivamente approvate per l’anno stesso. Esso riguarda gli elettori che si trovavano iscritti nelle liste al giorno delle elezioni.

La popolazione di ciascun collegio è stata desunta dalla Tabella dei risultati del censimento generale della popolazione del Regno al 10 giugno 1911, approvata con R. D. 5 dicembre 1912, n. 1333.

Il numero delle sezioni elettorali è stato comunicato dal Ministero dell’Interno (Direzione Generale dell’Amministrazione Civile).