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INTRODUZIONE.


§ 1°. Data e metodi delle elezioni generali politiche avvenute dalla proclamazione dello Statuto in poi, numero dei collegi elettorali, e durata e sede delle singole Legislature. — Con regio decreto dell’8 febbraio 1909, n. 52, furono convocati i collegi elettorali per il giorno 7 marzo, e, occorrendo una seconda votazione, per il 14, all’effetto di eleggere ciascuno un deputato alla XXIII Legislatura del Parlamento nazionale, la cui data di apertura venne fissata, col decreto medesimo, al 24 dello stesso mese di marzo.

Le elezioni generali del marzo 1909 furono fatte a scrutinio uninominale, in conformita delle disposizioni del testo unico della legge elettorale politica approvato col regio decreto 28 marzo 1895, n. 83, modificato con le leggi 5 dicembre 1897, n. 493, 7 aprile 1898, n. 117, 19 maggio 1901, n. 180, e 9 giugno 1907, n. 294, e, quanto al requisito della cittadinanza, dalla legge 17 maggio 1906, n. 217, e secondo le circoscrizioni elettorali stabilite nella tabella annessa al detto testo unico, con le modificazioni ad esse portate dalle leggi 13 luglio 1905, n. 417, e 5 luglio 1908, n. 3791. Le liste che servirono di base alle elezioni stesse furono quelle definitivamente approvate per l’anno 1908, coi termini abbreviati stabiliti dalla succitata legge 9 giugno 1907, n. 294.

Il prospetto seguente indica quante volte furono indetti i Comizi generali politici dalla proclamazione dello Statuto in poi, sotto quale data e con quale

  1. Le modificazioni alla circoscrizione elettorale politica portate da queste leggi riguardano i collegi di Rhò, Cuggiono e Gallarate (vedasi la nota a pag. 59).