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La ripartizione dei deputati per provincia fu fatta per disposizione dell’articolo 4 della legge 5 maggio 1891, n. 210, in proporzione della popolazione legale, ossia della popolazione residente nei singoli comuni, quale risultò dal censimento al 1° gennaio 1882 (e cioè sulla base del quoziente medio di 56,995 abitanti per collegio, ottenutosi dividendo il numero di 28,953,480 abitanti, trovato con quel censimento, per 508, numero totale dei collegi);e nello stesso articolo fu stabilito che la suddivisione delle provincie in collegi dovesse farsi in base allo stesso criterio della popolazione ed in modo che nessun collegio comprendesse comuni appartenenti a provincie diverse.

Nell’introduzione alle quattro statistiche elettorali precedenti si accennò già alle grandi differenze che correvano tra la popolazione effettiva di molti collegi ed il quoziente medio suindicato, che sono dovute in parte alla disposizione secondo la quale, fermo restando il numero totale dei collegi, nessuno di essi può comprendere comuni appartenenti a provincie diverse, ed in parte ai criteri seguiti nel determinare la circoscrizione elettorale di ciascuna provincia. Differenze analoghe, benchè meno rilevanti, si riscontravano tra i quozienti medi delle singole provincie e quello del Regno1.

Secondo l’articolo 46 del citato testo unico, il riparto fra le singole provincie del numero dei deputati e la circoscrizione dei collegi ad esse rispettivamente spettanti avrebbero dovuto essere riveduti, per legge, nella sessione parlamentare immediatamente susseguente alla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento della popolazione del Regno eseguito il 10 febbraio 1901, e cioè nella seconda sessione della XXI Legislatura: sessione che, iniziata il 20 febbraio 1902, è stata chiusa il 20 ottobre 1904.

Una tale revisione non fu eseguita; cosicchè le differenze fra le varie provincie rispetto al quoziente medio di popolazione per collegio e quelle tra la popolazione . effettiva dei singoli collegi si sono rese ora molto più gravi; e ciò per il fatto che nell’intervallo corso fra i censimenti al 1° gennaio 1882 ed al 10 febbraio 1901 la popolazione legale dei comuni del Regno si è accresciuta di oltre 4 milioni di abitanti e aumento è avvenuto in diversa misura nelle varie provincie, oscillando da 325 per 1000 abitanti, in quella di Roma, a meno di 5 per 1000, in quella di Cuneo; fatta astrazione della provincia di Potenza, nella quale, anzichè un aumento, si verificò dal 1882 al 1901 una diminuzione di popolazione, che si ragguaglia al 64 per 1000.


  1. Le differenze esistenti fra i quozienti delle varie provincie trovano la loro spiegazione nel fatto che il numero degli abitanti di una provincia non è, d’ordinario, esattamente divisibile per il quoziente medio del Regno; cosicchè rimane generalmente un residuo di popolazione, al quale si @ sempre usato assegnare un deputato quando superava la meta del quoziente medio, e che generalmente si trascurava se rimaneva al disotto della meta; nel primo caso il numero medio degli abitanti per un collegio si abbassa; e tanto più si abbassa, quanto più piccolo è il numero dei deputati assegnati alla provincia; nel caso opposto il coefficiente si eleva. Un nuovo seggio che fosse attribuito o fosse tolto, per esempio, alla provincia i Milano, modificherebbe il numero medio degli abitanti per un deputato solamente di una ventesima parte, mentre invece un seggio di più o di meno che si desse alla provincia di Sondrio ne modificherebbe il medio coefficiente di popolazione di quasi un terzo.
    L’ultima volta che fu fatta la ripartizione dei deputati tra le varie provincie in conformita della legge 5 giugno 1891, n. 210, siccome secondo il criterio suaccennato non ne risultavano in complesso assegnati che 504, a completare il numero di 508 fissato dalla legge stessa, fu attribuito un deputato di più alle provincie di Girgenti, Potenza, Reggio nell’Emilia e Porto Maurizio, che presentavano il residuo più considerevole di popolazione, sebbene questo residuo fosse inferiore alla meta del quoziente medio del Regno.