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viii

Il corpo elettorale fu più che triplicato nel 1882 per la riforma introdotta colla legge 24 settembre di quell’anno. Nel 1895 si ebbe una considerevole diminuzione, in conseguenza della revisione straordinaria delle liste politiche ordinata in tutti i Comuni del Regno con la legge 11 luglio 1894, n. 2861.

Gli elettori aventi diritto al voto iscritti nelle liste del 18992 si ripartiscono cosi per compartimenti territoriali:

COMPARTIMENTI Popolazione
calcolata
al 30 giugno
1899
Numero
degli elettori politici
con diritto al voto
assoluto per
100 abitanti
 
Piemonte 3 389 667 367 928 10.56
Liguria 997 726 104 959 10.52
Lombardia 4 120 419 371 8382 9.02
Veneto 3 146 669 242 376 7.70
Emilia 2 318 410 175 883 7.56
Toscana 2 836 884 201 122 8.61
Marche 982 437 68 293 6.95
Umbria 613 920 49 074 8.00
Roma 1 048 182 65 951 6.29
Abruzzi e Molise 1 401 147 79 697 5.68
Campania 3 186 089 171 392 5.38
Puglie 1 920 261 98 507 5.13
Basilicata 552 141 23 774 4.31
Calabrie 1 358 366 66 996 4,93
Sicilia 3 623 175 140 322 3.87
Sardegna 768 567 31 084 4.04
Regno 31 762 810 2 248 509 7.08


Essendo un requisito essenziale, per essere iscritti sulle liste elettorali politiche, il saper leggere e scrivere, interessa vedere quali siano le proporzioni degli analfabeti nelle varie parti del Regno; la qual notizia si ricava dai risultati delle leve militari. Diamo perciò, per le singole provincie, le proporzioni dei coscritti analfabeti sopra

  1. Nel 1895 molti elettori riconosciuti indebitamente iscritti, o che non produssero i documenti voluti dalla legge per comprovare il diritto all’elettorato, furono cancellati dalle liste. Tenuto conto del probabile aumento verificatosi nei tre anni corsi dal 1892 fino alla vigilia della revisione suddetta, è risultato (da un calcolo il cui procedimento fu esposto nella Statistica delle elezioni generali del 1895) che la revisione portò la cancellazione di oltre 1 milione di elettori. Le più forti diminuzioni avvennero negli elettori per titolo di capacità, e principalmente in quelli che avevano ottenuta l‘iscrizione nelle liste in forza dell’articolo 100 della legge 94 settembre 1882, n. 999, o per aver superato l’esame della seconda classe elementare.<br=> La revisione delle liste sia politiche, sia amministrative è affidata ora in ogni Comune ad una Commissione, composta del Sindaco, presidente, e di quattro o di sei commissari, nominati dal Consiglio comunale e scelti anche fuori del Consiglio fra gli elettori del Comune. In ogni provincia funziona poi una Commissione elettorale provinciale, composta del Presidente del Tribunale sedente nel capoluogo della provincia, di un consigliere di prefettura designato dal Prefetto e di tre cittadini nominati.dal Consiglio provinciale fra gli elettori della provincia, che rivede in ultimo grado le decisioni delle Commissioni comunali e determina le liste definitive dell’anno.
  2. Ovvero nelle liste del 1900 per alcuni comuni.