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INTRODUZIONE.


Avvertenze preliminari. — Con regio decreto del 18 maggio 1900, n. 175, furono convocati i collegi elettorali per il giorno 3 giugno, e, occorrendo una seconda votazione, per il 10 dello stesso mese, all’effetto di eleggere ciascuno un deputato alla XXI Legislatura del Parlamento nazionale.

Le elezioni generali del giugno 1900 furono fatte a scrutinio uninominale, in conformità delle disposizioni de! testo unico della legge elettorale politica approvato col regio decreto 28 marzo 1895, n. 83, modificato colle leggi 5 dicembre 1897, n. 4938, e 7 aprile 1898, n..117, e secondo le circoscrizioni elettorali stabilite nella tabella annessa al testo tnico. Le liste che servirono di base alle elezioni stesse furono in generale quelle approvate per l’anno 1899; pero in alcuni comuni, compreso quello di Milano, le elezioni furono fatte sulle liste del 1900,

Secondo le disposizioni vigenti é eletto a primo scrutinio in ciascun collegio chi ottenga un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti, e pit della meta dei suffragi dati dai votanti, non computate le schede dichiarate nulle perché mancanti del bollo municipale e della firma dello scrutatore (secondo comma dell’art. 74 del testo unico della legge elettorale, modificato colla legge 7 aprile 1898, n. 117); e qualora nessuno sia stato eletto nella prima votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto. piu voti (art. 75). In questa seconda votazione si ha per eletto il candidato che raccolga il maggior numero di suffragi validamente espressi (art. 77).

Circoscrizione elettorale politica. — Il numero dei collegi elettorali è di 5081. Ciascun collegio elegge un deputato.

La divisione del territorio del Regno in collegi fu fatta, per espressa disposizione della legge 5 maggio 1891, n. 210, in proporzione della popolazione legale, ossia della popolazione residente nei singoli comuni, quale fu trovata col censimento del 31 dicembre 1881, ed in modo che nessun collegio comprendesse comuni appartenenti a provincie diverse.


  1. Secondo la legge elettorale politica del 17 dicembre 1860, n. 4513, il numero dei collegi era di 443 ed altrettanti erano i deputati da eleggere, poiché ad ogni collegio era assegnato un deputato; nel 1866 vi si aggiunsero 40 collegi per le provincie venete ed i distretti mantovani, e nel 1870, 15 per la provincia di Roma; cosicché prima della promulgazione della legge elettorale 24 settembre 1882, n. 999 (testo unico), i collegi e quindi i deputati erano 508.
    La legge elettorale 24 settembre 1882, n. 999, introdusse lo scrutinio di lista, dividendo il territorio del Regno in 185 collegi, che nominavano complessivamente 508 deputati. Furono fatte a scrutinio di lista le elezioni del 1882, del 1886 e del 1890.
    Colla legge del 5 maggio 1891, n. 210, si ritornò, cominciando dalla XVIII Legislatura, allo scrutinio uninominale, col quale furono fatte le elezioni del 1892. del 1895, del 1897 e le presenti.