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CONSIDERAZIONI GENERALI.



I collegi elettorali furono convocati con regio decreto dell’8 maggio 1895, n. 242, per il giorno 26 maggio e, occorrendo una seconda votazione, anche per il 2 giugno successivo, all’effetto di eleggere ciascuno un deputato al Parlamento nazionale.

Queste elezioni generali furono fatte a scrutinio uninominale, in conformità alla legge 24 settembre 1882, n. 999, modificata colle leggi 5 maggio 1891, n. 210, 28 giugno 1892, n. 315, 11 luglio 1894, n. 286 e 287 (le quali leggi furono riunite in testo unico col regio decreto del 28 marzo 1895, n. 83). La circoscrizione elettorale vigente fu stabilita col regio decreto 14 giugno 1891, n. 2801. Le liste che servirono di base alle elezioni sono quelle approvate per l’anno 1895, previa la revisione straordinaria eseguita in forza della suddetta legge 11 luglio 1894, n. 286.

Secondo le disposizioni vigenti è eletto a primo scrutinio in ciascun collegio chi abbia ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti, e più della metà dei suffragi dati dai votanti, non computate le schede dichiarate nulle (art. 74 del testo unico della legge elettorale); e qualora nessuno sia stato eletto nella prima votazione, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che ottennero maggiori voti (art. 75). In questa seconda votazione si ha per eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di voti validamente espressi (articolo 77).

Le elezioni generali precedenti, avvenute nei giorni 6 e 13 novembre 1892, come pure quelle suppletive avvenute nel corso della Legislatura XVIII, furono fatte anch’esse a scrutinio uninominale e secondo la medesima circoscrizione elettorale, ma quando ancora non erano in vigore le disposizioni delle leggi 11 luglio 1894, n. 286 e 287, sulla compilazione delle liste e sulle operazioni elettorali.

Circoscrizione elettorale politica. - Il numero dei collegi elettorali non fu più aumentato da quando venne annesso al Regno il territorio della provincia di Roma, ed è di 508. Ciascun collegio elegge un deputato.

Il reparto del territorio del Regno in collegi fu fatto, per espressa disposizione della legge 5 maggio 1891, n. 210, in proporzione della popolazione legale (residente

  1. La Tabella della circoscrizione elettorale politica fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1891, e fu riportata in allegato alla Statistica elettorale politica e amministrativa 1889-1890 (Roma, tip. Nazionale di G. Bertero, 1891), pubblicata dalla Direzione generale della statistica. La Tabella della circoscrizione elettorale politica è stata anche annessa al testo unico della legge elettorale, approvato col regio decreto 28 marzo 1895, n. 83 (Vedasi la Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1895).