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distinzione quinta. — cap. iv. 119

de’ difetti che si pongono qui appresso, non è tenuta; ma dêglisi1 rappresentare al tempo della comunione, e dirgli nella sua fede, come la è confessata ad altro prete, religioso, o altro ch’ebbe sopra ciò balía o autorità. E ’l prete li dee credere, e dargli la comunione, se non fosse già in caso di scomunicazione: nel quale il prete si dee fare certificare, come quella cotale persona, ch’era iscomunicata e addomanda la comunione, sia ligittimamente assoluta; altrimenti non gli dee dare la comunione, s’ella fu notoriamente e palesemente iscomunicata. E nota che, avvegna che sia detto di sopra pure de’ frati Predicatori e Minori, che abbiano dalla Chiesa autorità d’udire le confessioni, non si progiudica però agli altri religiosi, che non possano le confessioni udire; quali per ispeziale privilegio di papa, come si dice de’ frati Romitani e di quegli del Carmino; quali si speziale licenzia di vescovi ne’ loro vescovadi, come hanno certi altri religiosi: ma nóminansi pure quegli due Ordini principali, Predicatori e Minori, però che e per antico e per novello si fa menzione pure di quelli due e ne’ Decretali comuni e in certi privilegi speziali. L’altro caso nel quale è licito di confessarsi da altro prete ch’al propio, si è quando il propio prete fosse eretico, cismatico o scomunicato, o uomo vizioso o di mala condizione, sollecitatore o inducitore a male, fragile e inchinevole a quegli cotali peccati che la persona gli avesse a confessare; come sarebbe se fosse lussurioso o adultero, e una femmnina gli avesse a confessare simili peccati, onde potesse credere che egli udendo ch’ella fosse cotale, la richiedesse, o inducesse a peccato: o se verisimilmente altri credesse che fosse rivelatore delle confessioni: o se ’l peccato di che altri si dovesse confessare, fosse commesso col prete o contro al prete: o che il prete fosse al tutto ignorante, che non sapesse iscernere i peccati e fare l’assoluzione. E brievemente, in questi casi e in qualunche

  1. Ediz. 95: debbesegli; deesegli; 25: dégli.