118 |
distinzione quinta. — cap. iv. |
|
re, prosciogliere e imporre penitenzie salutari, con certa rappresentazione e reverenza che si dee fare per gli prelati di detti Ordini agli vescovi e arcivescovi, nelle cui cittadi, diocesi e vescovadi debbiano le confessioni udire; sì come si contiene nelle Costituzioni Clementine: De sepulturis dudum. E non hanno però più autorità di prosciogliere de’ peccati riservati a’ vescovi, che abbiano i preti parrocchiani, se già i vescovi non facessono loro ispeziali commessioni; né non possono udire le confessioni in altro vescovado, se non dove sono rappresentati. E dura quella cotale rappresentazione mentre che vive quel vescovo al quale furono una volta rappresentati. Morto o rimosso del vescovado, anche dura in sino a tanto1 che l’altro vescovo sia eletto e confermato, e sia presente egli o suo vicario in quella cotale cittade: e allora si debbono rappresentare a lui, come feciono al suo predecessore; e poi possono udire le confessioni sanza altra licenzia di preti parroffiani,2 eziandio s’egli lì contraddicessono. Per la comunione si dee solamente ricorrere a’ preti parrocchiani, o a cui eglino dessono licenzia: onde è iscomunicazione di papa, che niun altro nolla dee dare; e la persona che studiosamente la ricevesse d’altrui sanza licenzia del propio prete o del vescovo, secondo che dicono alcuni, mortalmente peccherebbe: onde non sia ardita la persona di dire ch’abbia la licenzia, s’ella non l’ha. E per questa cagione è convenevole che almeno una volta l’anno, cioè per pasqua di Resuresso, quando è comandato a tutti i fideli cristiani di comunicarsi, che ciascuno si confessi al propio prete che ’l dee comunicare, e che dee conoscere le condizioni de’ suoi sudditi come il pastore le pecore sue, e che gli dee dare in caso di morte la strema unzione, cioè l’Olio santo, e la ecclesiastica sepoltura, s’egli non la eleggesse giè altrove. Tuttavia, se la persona non vi volesse confessare dal propio prete, e spezialmente se in lui fossono
- ↑ Il Manoscritto: dura tanto.
- ↑ Ediz. 95 e 85: parrocchiani; 25: parrocchiali.