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capo secondo 17

naria, e Bajulare. L’arcivescovile conosceva delle cause ecclesiastiche, appartenenti a’ chierici ed alla diocesi. Erano diocesane le terre di Pentidattilo, S. Lorenzo, Montebello, Motta, Calanna, Fiumara di Muro, Ioppoli, le città di S. Agata e di Scilla, le contrade di S. Roberto superiore ed inferiore, S. Stefano, S. Alessi, Cardeto, e diciassette villaggi. Ma l’Arcivescovo di Reggio, come Conte di Bova e d’Africo e Barone di Castellace, esercitava in questi paesi anche la giurisdizione temporale per mezzo di suoi Viceconti e Capitanii. Costringeva perciò colle multe pecuniarie al culto de’ giorni festivi, ed all’osservanza di tutte le altre pratiche religiose; ed i suoi servitori stavano armati.

Era attribuzione del Capitanio correggere con moderata potestà ogni pubblico disordine, fare osservare le regie costituzioni ed i privilegi locali, e prendere nelle gravi faccende le misure convenienti, dopo inteso il parere del Giudice Assessore.

Il Sindaco aveva autorità su tutto ciò che riguardasse la pubblica amministrazione dell’Università, come governar le gabelle, destinare i custodi e ripartitori delle acque, giudicare le contenzioni sulle cose urbane de’ cittadini, designare i Vicesindaci della città e suoi borghi, e cose simili.

Il Maestro Portulano conosceva delle cause dei traffichi, de’ dazii da esigersi su’ frumenti, legna, merci di qualunque genere che si esportavano dalla città, o in essa s’immettevano; e di tutto ciò in somma che competeva alla Regia Camera.

Il Bajulo o Baglivo verificava i danni che s’inferivano a’ fondi rustici ed urbani o dalla mano dell’uomo o dalle bestie; e v’imponeva le multe proporzionate. Imprigionava i debitori; aveva cura dell’esazione dei crediti, rendeva ragione sopra ogni causa, tranne se criminale. Aveva il suo Mastro d’Atti, e con lui si consigliava per diffinir le controversie.

IV. Vi erano i Sindaci, i Vicesindaci, il Prosindaco. I Vicesindaci venivan nominati dagli stessi Sindaci per l’amministrazione de’ borghi e sobborghi; il Prosindaco era nominato dal Capitanio a tenere il luogo del Sindaco, qualora questi fosse impedito per qualunque cagione, o sospeso o dimesso. Ne’ luoghi pubblici ed in ogni altra parte della città, dopo il Capitanio o Governatore, il primo onore era de’ Sindaci. Nell’annuo Parlamento (o Consiglio o Reggimento che il dicessero) il Sindaco proponeva quel che reputava più utile a farsi; e qualora le sue proposte ottenevano la pluralità de’ suffragi, metteva in esecuzione le cose approvate. Radunava il Consiglio ad sonum tubae, ogni volta ch’erano necessarie delle convocazio-

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