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   242 libro quinto

l’utile e dell’onore. I quali Sindaci, Mastrogiurati e Giudici abbiano quel salario ed emolumenti che saranno soliti avere.

Item vuole ed ordina il detto Signor Duca, che i Sindaci, i quali sono soliti fare a’ tempi statuiti l’uffizio di Mastromercati della fiera, non possano fare o giudicare le cose occorrenti in quella di loro arbitrio; ma debbano avere due assistenti cittadini, che si debbono eleggere ogni anno diversi per i detti trenta Eletti, senza i quali detti Sindaci non possano sindacare le cause e differenze, che fra i dichiaranti a detta fiera occorreranno. I quali Sindaci delle cose della fiera, fra quindici dì che quella sarà fatta, ed i Mastrogiurati debbano in fine dell’anno per venti dì stare a sindacato delle cose di loro uffizio dinanzi il predetto regio Capitanio, e due cittadini; i quali due cittadini si debbano eleggere per i detti trenta Eletti.

Item vuole ed ordina il detto Signore che i Mastrogiurati in principio dell’anno donino al Capitanio la lista o matricola degli uomini della loro guardia, e che non possano accordare di non far guardia: non meno fare mangierìe di comandare più uomini che lor saranno ordinati a qualsivoglia bisogno per servizio e stato della detta Maestà, e per interesse dell’Università.

Item vuole detto Signore e conferma che l’Erario debba ricevere le pecunie dall’università, tanto per gabelle, quanto di ogni altra cosa alla detta università spettante. Il quale non debba dispendere cosa alcuna, se non con condizione e cedola e comandamento de’ detti Eletti, Sindaci, Auditori e Razionali; eccetto nelle cause o dispense di tre ducati in giù, com’è detto di sopra. E se altramente si dispenderanno per detto Tesoriero, e non mostrasse le ordinazioni, o cedole o comandamenti, sia tenuto restituirle all’università.

Item vuole ed ordina il detto Signor Duca che le gabelle e le altre entrate dell’università si debbano vendere in pubblico incanto, presenti i detti trenta Eletti, Sindaci ed Auditori, che almeno le due parti sieno concordi al vendere di quelle; e che tale concordia si mostri per mezzo del libro del Notajo dell’università. Ed anco il Notajo che stipulerà il contratto della vendizione ed ingabellazione ne faccia menzione come a lui costa di detta concordia delle due parti: però dichiarando che nel primo ed ultimo incanto di dette gabelle, per vendersi quelle per tutto l’anno solamente, intervengono tutti i detti trenta Eletti; ma fra l’anno basta ci sieno i venditori deputati al vendere delle gabelle, i quali ne donino notizia agli Eletti, ed al Notajo dell’università. La quale vendizione si faccia in questo modo: che il compratore e gabelloto si obblighi terza per terza, pagare la rata del terzo di dette gabelle all’Erario della città; perchè