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   240 libro quinto

gere gli uffiziali della detta città, o Università, e così in seguito ciascun anno in futuro. In questo modo che presente il detto regio Capitanio o luogotenente, Giudice o Assessore, quietamente, senza strepito e rumore, eleggano e nominino quattro gentiluomini e più nobili cittadini all’uffizio di Sindaco, tre del popolo artigiani all’uffizio di Mastrogiurato; due all’uffizio di Giudice annuale (cioè uno delli gentiluomini e più nobili cittadini, e l’altro del popolo); due Auditori de’ conti ovvero Razionali, (uno di detti gentiluomini più nobili cittadini, e l’altro del popolo); all’uffizio di Tesoriero o Erario delle pecunie della detta Università uno dei gentiluomini più nobili cittadini. I quali uffiziali si possano per i detti trenta Eletti eleggere o nominare de’ loro medesimi, ovvero di fuori del detto numero, come meglio parrà loro: facendo detta elezione o nominazione ovvero scrutinio con fave bianche e negre mettendole in un berretto secretamente; che le fave bianche sieno per la parte affermativa, e le negre per la negativa. Ed a ciascheduno de’ detti sieno date due fave, una bianca ed una negra, dal regio Uffiziale, perchè si possa mettere in detto scrutinio una di quelle che meglio li parrà, ovvero si faccia per cartucce come loro sarà veduto.

Item ordina e concede il detto Signore che fatta detta elezione l’università sia tenuta, e i detti trenta Eletti e Sindaci per parte di quella debbano incontanente scrivere, ed avvisare la maestà del Signor Re, ovvero il Vicario e Luogotenente generale di detta provincia, mandandogli la lista di detta elezione, perchè si possano confermare due Sindaci, due Mastrogiurati, ed agli altri uffizii coloro che alla della Maestà ovvero Luogotenente generale parranno. E quando non paresse espediente che i detti nominati ad alcuni de’ detti uffizii si dovessero confermare, in tal caso i detti trenta Eletti debbano fare altra elezione o nominazione, e mandarla al modo predetto per ottener la detta confermazione, senza la quale nessuno de’ detti uffiziali debba nè possa esercitare detti uffizii.

Item ordina e concede il dello Signore, che ogni volta che bisognerà, i detti trenta Eletti si congreghino nella chiesa di San Gregorio della detta città, i quali (compresi in detto numero Sindaci, Mastrogiurati, Tesorieri, Auditori ovvero Razionali) possano e debbano trattare, fare, governare ed eseguire ogni cosa alla detta università per quell’anno occorrente, e necessaria tanto per far pagamenti, mandar Sindaci, o per qualunque altro rispetto, senza convocare, o celebrar Consiglio o Parlamento generale; intervenendovi però con essi il detto regio Uffiziale. Riservando e dichiarando che se le faccende o cause dell’università saranno di poca importanza,