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capo quarto 233   

ed i travagliati cittadini erano di là da ogni misura emunti e gravati per provvedere alla sua sussistenza. Egli era in somma a tale ridotto che non poteva giovar più nè a se stesso, nè altrui; ed abbandonava la sua contea al governo di un viceconte, ch’era Berlingieri Malda. Col quale da ultimo venuto a discordia, il conte si trasse in Messina; ed i cittadini lasciati a lor medesimi, non vollero pretermettere quella occasione di francarsi dal giogo feudale. Invocavano perciò la regal protezione, affinchè la città e suo territorio fosse restituita nel regio demanio; nè potesse mai più esserne alienata in qualunque tempo, e sotto qualunque titolo o pretesto. Facevano nel tempo medesimo i sindaci conoscere al re di quanto momento fosse che la sua regia protezione non patisse ritardo; poichè la città era seriamente minacciata tanto dagli esterni nemici, quanto da sollevazione interna del partito angioino, soffiato a tumulto dal Grimaldi, che teneva occupate tutte le terre convicine per Giovanni d’Angiò; e si era gagliardamente fortificato nella città di Santagata.

IV. Ferdinando, udito con lieto riguardo l’esposto de’ sindaci di Reggio, approvò quanto i Reggini avevano operato, e rintegrò nel governo demaniale la città e territorio loro. Dichiarò Reggio Capo e Madre delle città del Ducato di Calabria, e le accordò inoltre che in avvenire non potesse esser più alienata; e quando ciò avvenisse, permise che i cittadini avessero l’arbitrio di resistere, in genere et in specie, liberamente ed impunemente; e d’impugnar le armi, se fosse il caso, non ostante alcun ordine o disposizione in contrario. Confermò altresì tutti i privilegi della città, e la franchigia delle due fiere di agosto e di San Marco; e facultò i sindaci ad essere, secondo il solito, magistri nundinarum.

Concesse ancora:

1.° Pieno indulto di qualunque misfatto e delitto, anche di lesa maestà, per il tempo passato, tanto a’ Cristiani che a’ Giudei.

2.° Che oltre il pagamento annuo delle tre collette, alla ragione di once dieci per ognuna, non fossero i Reggini soggetti ad alcuna altra imposta di qualunque titolo e natura.

3.° Che la metà di tali collette dovute dalla città fosse adoperata per la riparazione e rifazione delle sue mura.

4.° Che la detta città, essendo assai vasta, ma assaissimo spopolata, facesse godere, a tutti quelli che venissero ad abitarvi, tutti i suoi privilegi, e la libera gestione de’ beni ovunque questi fossero siti. E qualora a ciò si opponessero i signori de’ luoghi ove tali beni si trovassero, che gli uffiziali della città potessero far rappresaglia in quei luoghi.