1 che il creditore privilegiato depositasse nella Cancelleria del Tribunale Civile il titolo del suo diritto. Se poi si trattava di dazi fiscali o di gabelle comunitative, teneva luogo del titolo la nota stessa de’ debitori morosi, con l’indicazione della somma da ciascuno dovuta e con la firma dell’amministratore o agente fiscale a cui era commessa l’esazione. E, in questo caso, quando il numero dei debitori era più di cinque, si poteva fare a tutti in una volta una sola intimazione, stampandola e pubblicandola nell’albo municipale, sulla porta del Tribunale e nei luoghi dove per solito si affiggevano gli avvisi municipali e governativi. Decorsi invano i tre giorni, il Presidente del Tribunale rilasciava l’ordinanza esecutiva, la quale, senz’altre notificazioni, era consegnata al cursore. Tuttavia alla mano regia il debitore poteva fare opposizione; ma finchè il Tribunale non avesse ordinato la revoca o l’annullamento, proseguivano gli atti. E la revoca o l’annullamento potevano essere ordinati, solo nel caso di difetto di forme, o per mancanza di diritto, o perchè il credito non fosse, come barbaramente dicono, nè certo nè liquido, o per seguito pagamento ed esibizione della relativa prova scritta. Per proceder poi alla vendita de’ beni pignorati ed espropriati, non c’era bisogno di sentenza. Il perito per la stima veniva eletto dal Presidente del Tribunale su semplice memoria presentata dal creditore, il quale, come pignorante, non era nemmeno obbligato a produrre il capitolato per la vendita degli immobili. Pubblicati gli avvisi, i beni erano venduti dopo cinque giorni; e se nell’incanto non comparivano offerenti, o non c’erano offerte superiori al prezzo di stima, il creditore poteva farsi aggiudicare i beni o diritti pignorati. Nè l’aggiudicazione avveniva per sentenza, ma per opera del cursore stesso, se si trattava di mobili; o per opera del solo cancelliere, se si trattava di immobili o di azioni reali. Come poi se tutto questo fosse poco, il Papa poteva, e ne abbiamo una prova nel presente sonetto, far applicare la mano regia anche se il Tribunale avesse deciso che non ci entrava punto; e con un editto che il Belli chiama affricano (V. il sonetto: Er debbitore ecc., 15 agosto 35), Gregorio XVI le diede persino effetto retroattivo! — Si veda anche l’altro sonetto del 20 nov. 35, che è pure intitolato: La mano reggia.]
2 [Pidicozzo, propriamente, è “il picciuolo delle frutte„ salvo quello delle ciliege (cerase), che si chiama zeppo. Qui dunque, per iperbole, il Belli immagina che a Papa Gregorio il corpo gli servisse come da picciuolo al naso, il quale per verità era enorme, e anche adunco, cioè a peperone.]
3 Il Tribunale dell’A. C. (Auditor Camerae). [V. la nota 4 del sonetto: Du’ servitori, 28 nov. 32.]
4 Ex-