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a sequestro, o ad altro atto giudiziale che valga a togliere il diritto acquistato dalla Società sulle Azioni medesime.

Art. 13. ― Le Azioni non possono essere cedute prima di essere totalmente pagate, eccetto i casi previsti dal presente Statuto.

Art. 14. ― Il consiglio d’Amministrazione può escludere dalla società il Socio:

a) che sia moroso nel pagamento di due rate sulle Azioni da lui sottoscritte;

b) che abbia costretto la Società ad atti giudiziali per ottenere il pagamento delle somme portate dagli obblighi da esso contratti verso la medesima:

c) che abbia tentato di corrompere qualcuno del personale addetto al servizio della Società;

d) che sia riconosciuto colpevole di azioni disonorevoli, o di pregiudizio agl’interessi sociali;

e) che non ostante la prima e seconda ammonizione, da darsi dal Presidente, sia riluttante all’osservanza delle disposizioni, che dalla Presidenza vengono emanate;

f) che abbia perduto i diritti civili.

Art. 15. ― Le somme versate per le Azioni dal Socio espulso a termine dell’articolo precedente, restano di diritto aggiudicate alla Società.