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Art. 49. ― Appositi regolamenti per l’applicazione del presente Statuto, nonchè per il servizio interno della Società, saranno compilati dal Consiglio d’Amministrazione e dovranno essere sempre affissi nei locali sociali.

Art. 50. ― Il Membro del Consiglio che manca a tre sedute Consigliari, o che per tre volte, senza formale giustificazione, manca al disimpegno delle attribuzioni affidategli, sarà considerato come dimissionario.

Art. 51. ― In caso di smarrimento di azioni, l’Azionista interessato dovrà darne immediato avviso al Consiglio, il quale dopo avere adempito le formalità volute dalle vigenti leggi, gli rilascerà un certificato equipollente.

Art. 52. ― Le assicurazioni delle merci della Società contro i danni dell’incendio sono obbligatorie sotto la responsabilità del Consiglio d’Amministrazione.

Art. 53. ― Gli atti sociali saranno pubblicati nel Foglio periodico della Prefettura di Ancona.

Art. 54. ― Il presente Statuto entrerà in vigore non appena reso esecutorio a forma di legge. A cura della Presidenza sarà provveduto alla stampa di esso per essere una copia tenuta affissa di continuo nei locali sociali, ed altra distribuita a ciascuno Socio verso pagamento del relativo importo.