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Art. 45. ― La Società potrà sciogliersi anche prima del termine stabilito, qualora lo scioglimento sia deliberato in Assemblea appositamente convocata nei modi e nel numero dei Soci prescritto dal precedente articolo.

Art. 46. ― In tutti i casi di scioglimento l’Assemblea determinerà le norme della liquidazione, nominando i Liquidatori e i revisori de’ conti, e stabilirà a favore di quale Opera di beneficenza dovrà devolversi il fondo di riserva.


Titolo 8.°

Disposizioni diverse




Art. 47. ― L’Assemblea potrà fare sempre modificazioni ed aggiunte al presente Statuto, le quali vincolano tutti i Soci. Per la validità delle deliberazioni riguardanti le modificazioni ed aggiunte allo Statuto, si seguirà la stessa procedura di cui all’Articolo 28 e seg.

Art. 48. ― Il Cassiere - Magazziniere e il Distributore dovranno prestare cauzione, che potrà essere in capitali, ovvero in garanzia personale nei limiti fissati da Consiglio d’amministrazione.