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b) agisce in ogni caso per ed in nome della Società a seconda delle prescrizioni del presente Statuto;

c) d’accordo col Provveditore dei generi dispone intorno a tutto quanto riguarda la compera dei generi stessi, determina i modi di distribuzione, fissandone i prezzi;

d) compila all’occorrenza gli inventari dei generi o d’altri effetti sociali;

e) presenta i Bilanci all’approvazione dell’Assemblea;

f) esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per il presente Statuto non siano riservati all’Assemblea o ad altro funzionario amministrativo;

g) delega un Membro a turno settimanale a sorvegliare giornalmente tutti i rami dell’Amministrazione. La firma degli atti e corrispondenze sociali spetta al Presidente, e le Deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio saranno firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art. 38. ― I Sindaci o Revisori sono in numero di tre da eleggersi fra i Soci dell’Assemblea con voto a scheda segreta. Restano in carica un anno. - Hanno l’obbligo di sorvegliare la stretta osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni sociali e di adempiere a tutte le mansioni loro assegnate dal Codice di Commercio.