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Non riuscendo legale per difetto di numero la prima convocazione, con altro avviso sarà enunciata la seconda convocazione da pubblicarsi come sopra.

Art. 29. ― Le Assemble sono valide se vi interviene un terzo dei Soci; in seconda convocazione le deliberazioni saranno valide con qualunque numero degli intervenuti, limitatamente agli oggetti posti all’ordine del giorno della prima convocazione.

Art. 30. ― Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; trattandosi di affari implicanti persone, la votazione procederà a scrutinio segreto.

Art. 31. ― Trattandosi dell’approvazione dei Bilanci, o di deliberazioni relative alla responsabilità degli Amministratori, l’Assemblea potrà delegare l’ufficio di Presidenza ad altro Socio.

Art. 32. ― La presidenza delle Assemblee è dovuta al Presidente, che è supplito all’occorrenza del Vice Presidente; in mancanza di questi presiede il Consigliere anziano. I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario Contabile.

Art. 33. ― Il Consiglio d’Amministrazione è composto di un Presidente, di un Vice Presidente e Otto Consiglieri. I Consiglieri durano