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d’Amministrazione, salvo renderne ragione nella resa del conto in fine d’esercizio.
Art. 23. ― Il fondo di riserva è costituito:
a) dal prelevamento annuale sul risparmio della gestione, come all’articolo precedente;
b) dalla tassa d’ammissione dei nuovi Soci;
c) dalle quote pagate dai Soci per azioni sottoscritte, le quali venissero a decadere;
d) dall’importo delle azioni del Socio che venga espulso a senso dei capoversi a, b, c, d, e dell’Art. 14;
e) dai proventi eventuali d’ogni specie.
Titolo 6.°
Amministrazione della SocietàArt. 24. ― La Società è amministrata:
a) dall’Assemblea dei Soci;
b) dal consiglio d’Amministrazione;
c) dai Sindaci e Revisori.
Art. 25. ― Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite rappresentano i Soci, ed il deliberato che da esse emana è valido per tutti gli affari loro attribuiti dal presente Statuto.