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LXXIII. In virtù del contratto meramente civile, può aver luogo tra i cristiani il vero matrimonio: ed è falso che o il contratto di matrimonio tra i cristiani è sempre sacramento, ovvero che il contratto è nullo se si esclude il sacramento.
- Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
- Lettera di S. S. Pio IX al Re di Sardegna, 9 settembre 1852.
- Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
- Alloc. Multis gravibusque, 17 decembre 1860.
LXXIV. Le cause matrimoniali e gli sponsali di loro natura appartengono al foro civile.
- Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
- Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
N. B. Si possono qui ridurre due altri errori, dell’abolizione del celibato dei chierici e della preferenza dello stato di matrimonio allo stato di verginità. Sono condannati, il primo nell’Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846; il secondo nelle Lett. apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
Errori intorno al civile principato del Romano Pontefice.
LXXV. Intorno alla compatibilità del regno temporale col regno spirituale disputano tra loro i figliuoli della cristiana e cattolica Chiesa.
- Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
LXXVI. L’abolizione del civile impero, che la Sede apostolica possiede, gioverebbe moltissimo alla libertà ed alla prosperità della Chiesa.
- Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.
N. B. Oltre di questi errori censurati esplicitamente, molti altri implicitamente vengono riprovati in virtù della dottrina già proposta e decisa intorno al principato civile del Romano Pontefice; la quale dottrina tutti i cattolici sono obbligati di tenere fermissimamente. Essa apertamente s’insegna nell’Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849; nell’Alloc. Si semper antea, 20 maggio 1850; nelle