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LXXIII. In virtù del contratto meramente civile, può aver luogo tra i cristiani il vero matrimonio: ed è falso che o il contratto di matrimonio tra i cristiani è sempre sacramento, ovvero che il contratto è nullo se si esclude il sacramento.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
Lettera di S. S. Pio IX al Re di Sardegna, 9 settembre 1852.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
Alloc. Multis gravibusque, 17 decembre 1860.

LXXIV. Le cause matrimoniali e gli sponsali di loro natura appartengono al foro civile.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.

N. B. Si possono qui ridurre due altri errori, dell’abolizione del celibato dei chierici e della preferenza dello stato di matrimonio allo stato di verginità. Sono condannati, il primo nell’Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846; il secondo nelle Lett. apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.


§ IX.

Errori intorno al civile principato del Romano Pontefice.

LXXV. Intorno alla compatibilità del regno temporale col regno spirituale disputano tra loro i figliuoli della cristiana e cattolica Chiesa.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

LXXVI. L’abolizione del civile impero, che la Sede apostolica possiede, gioverebbe moltissimo alla libertà ed alla prosperità della Chiesa.

Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.

N. B. Oltre di questi errori censurati esplicitamente, molti altri implicitamente vengono riprovati in virtù della dottrina già proposta e decisa intorno al principato civile del Romano Pontefice; la quale dottrina tutti i cattolici sono obbligati di tenere fermissimamente. Essa apertamente s’insegna nell’Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849; nell’Alloc. Si semper antea, 20 maggio 1850; nelle